Definita la documentazione necessaria per opere non rilevanti e varianti non sostanziali
12/02/2010 - Con la delibera n. 121 del 1 febbraio 2010 , la Regione Emilia Romagna ha individuato gli interventi non rilevanti per la pubblica incolumità ai fini sismici, le varianti non sostanziali, riguardanti parti strutturali, e la documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per la DIA.
La Regione ha, in questo modo, definito una prima griglia relativa alle novità tecnico-procedurali più significative introdotte con il Titolo IV della LR 19/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico” e s.m.i., la cui completa attuazione è prevista a partire dal 1° giugno 2010.
Gli interventi dichiarati, dal progettista abilitato, privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici sono esclusi
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