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Premessa
Il condono edilizio è stato avviato dal nostro governo con
il decreto legge 269/2003
poi convertito in legge 326/2003.
L’esigenza principale che ha mosso il governo a questa iniziativa
è stata quella di assicurarsi nuovi introiti finanziari attraverso
la raccolta delle oblazioni ai fini del risanamento delle
casse dello Stato.
Sin dalla sua data di emissione, il provvedimento sul condono
edilizio ha ingenerato una situazione di confusione fra cittadini,
istituzioni locali, amministrazioni regionali e governo centrale.
La fonte principale di questa confusione è stata la non chiara
definizione dei rapporti fra Stato e Regioni in materia di
competenza legislativa sull’ applicazione della sanatoria.
Essendo infatti il condono materia del governo del territorio,
esso rientra di diritto nella sfera di competenza concorrente
Stato-Regioni (art. 117 cost.) Questo autorizza le regioni
a legiferare (anche se non tutte lo hanno fatto) con l’intento
di adattare la normativa nazionale alle esigenze del proprio
territorio.
Proprio queste manovre di “adattamento” per mezzo di leggi
regionali hanno creato una situazione di incertezza, il cui
motivo principale è da attribuirsi alla mancanza da parte
della normativa nazionale di precisi criteri, modalità, e
limiti entro cui, in fase di adattamento, le regioni avrebbero
potuto apportare modifiche al testo originale.
In questo regime di “anarchia” normativa ciascuna regione
ha agito come meglio ha ritenuto, in alcuni casi, credendo
di averne il potere, anche disapplicando completamente il
condono nell’ambito del proprio territorio e negandone la
legittimità.
A seguito di vari ricorsi, di cui ci occuperemo nel dettaglio
di seguito, la Corte Costituzionale si è pronunciata affermando
la legittimità della manovra condono e indicando i criteri
cui le regioni dovranno attenersi in fase di adeguamento della
normativa.
Per cui in pratica tutte le Regioni dovranno, entri il 12
novembre 2004, riaprire i termini per la presentazione delle
domande, e legiferare nuovamente per adattare il condono alla
propria regione attenendosi alle indicazioni contenute nelle
sentenze della Corte Costituzionale (per il dettaglio delle
sentenze vedi di seguito).
In realtà queste nuove indicazioni dovevano essere recepite
da una legge nazionale che avrebbe, in questo modo, riscritto
la legge 269/2003. Tuttavia il Governo lo ha ritenuto superfluo
poichè le sentenze della Corte Costituzionale sono sufficientemente
complete ed esaustive da consentire alle regioni di legiferare
nuovamente.
Oggetto della sanatoria
La legge nazionale consente di sanare abusi edilizi entro
il limite di 750 metri cubi per ogni richiesta e che complessivamente
non riguardino una costruzione oltre i 3000 metri cubi (che
coincidono in 7 o 8 appartamenti da 100-110 mq di superficie).
Per quanto concerne l’ampliamento delle costruzioni esistenti
la legge conferma il limite del 30% della volumetria della
costruzione esistente o 750 metri cubi.
La legge esclude in termini assoluti la possibilità di sanare
le opere su aree che rientrano nel demanio marittimo, fluviale
e lacuale.
La legge stabilisce l’obbligo di non vendere per i 5 anni
successivi alla sanatoria quelle opere che sorgono su aree
che erano pubbliche.
La legge inoltre individua nel Prefetto il soggetto comunale
competente a decidere in tema di demolizioni di opere abusive.
Termini per la presentazione delle domande e scadenzario
per i pagamenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande
di condono nel corso degli ultimi mesi è stato prorogato più
volte.
Infatti inizialmente il termine di scadenza era stato fissato
per il 31 marzo 2004, poi prorogato al 31 luglio 2004 e da
ultimo il termine è stato prorogato al 10 dicembre 2004.
E' stato stabilito che le regioni hanno tempo fino al 12 novembre
per emanare proprie leggi di adattamento che, come abbiamo
visto dovranno attenersi, nel merito della disciplina del
condono, alle prescrizioni delle sentenze della Corte Costituzionale.
Vedi di seguito il decreto che ha disposto l’ultima proroga;
Decreto Legge 12/07/2004 n. 168
Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.
(proroga del condono edilizio al 10 dicembre 2004)
(Gazzetta ufficiale 12/07/2004 n. 161)
Il nuovo scadenzario per i pagamenti
Secondo il decreto legge pubblicato su GU in data 29 novembre
2004 sono stati prorogati i termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
In particolare la legge prevede la proroga al 31 maggio 2005 ed al 30
settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della
seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori e
dell'oblazione. La proroga degli oneri concessori opera esclusivamente a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del decreto in
oggetto, non abbiano dettato una diversa disciplina.
Inoltre il termine della integrazione della domanda di definizione
degli illeciti edilizi è stato prorogato al 31 ottobre
2005, per cui entro tale termine si deve presentare anche;
a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio
e della documentazione relativa all'attribuzione della rendita
catastale e del relativo frazionamento;
b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.
Inoltre il termine che era stato fissato per il 30 settembre
2004 (dall'art. 32 comma 37 legge 326/2003) per il saldo del
pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della
documentazione di cui al comma 35 (art. 32 legge 326/2003),
la presentazione della denuncia in catasto, della denuncia
ai fini dell'imposta comunale degli immobili nonche', ove
dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico,
è stato prorogato al 31 ottobre 2005.
Invariato invece il termine del 30 aprile 2005, per le
costruzioni abusive realizzate su suolo demaniale, entro cui
dovrà avvenire la presentazione della copia della denuncia
al catasto con il frazionamento, e il termine del 31 maggio
2005 entro il quale l'agenzia del demanio deve esprimersi
sul riconoscimento del diritto di mantenere l'opera abusiva
su suolo demaniale e sulla disponibilità alla cessione
dell'area.
Vedi di seguito il decreto legge citato:
Decreto
Legge 29/11/2004 n. 282
Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.
(proroga pagamento oblazioni condono edilizio)
(Gazzetta Ufficiale 29/11/2004 n. 280)
Documentazione da presentare
La legge stabilisce che la richiesta di condonare le opere
abusive deve pervenire al comune in cui sorge l’opera entro
il 10 dicembre 2004 e la domanda deve essere corredata da
tutta la documentazione necessaria quale:
a) la descrizione dell’opera che si vuole sanare con relative
fotografie;
b) nel caso in cui la volumetria dell’opera sia superiore
ai 450mc è necessario allegare una perizia giurata attestante
le dimensioni, lo stato dei luoghi e la stabilità statica
della costruzione;
c) altra documentazione che il comune ritenga necessaria;
d) le attestazioni dei versamenti richiesti per legge ai fini
della sanatoria ossia la prova del versamento del 30% dell’intero
importo previsto dal condono e il 30% dell’importo relativo
agli oneri concessori.
La documentazione deve essere integrata con l’accatastamento
dell’immobile, la denuncia ICI e la denuncia per lo smaltimento
dei rifiuti.
Se l’immobile sorge sul territorio dello Stato, questo deve
essere indicato in richiesta, e in questo caso è necessario
verificare, recandosi all’agenzia del demanio, la disponibilità
dello Stato a cedere in termini onerosi l’area o a titolo
definitivo o a titolo di locazione.
Se tale disponibilità sussiste è necessario fare domanda utilizzando
i moduli che la stessa agenzia fornisce versando all’erario
la somma a titolo di indennità per l’occupazione pregressa.
Contestualmente alla domanda deve essere consegnata al demanio
anche copia di tutta la documentazione presentata al comune.
Il provvedimento che viene rilasciato dalla agenzia con il
quale si attesta il diritto del permanere dell’opera sul territorio
dello Stato ha valore venti anni.
Il versamento delle oblazioni
Per quanto concerne il costo della sanatoria (oblazione) questo
varia dai 60 ai 150 euro per metro quadrato in funzione della
tipologia dell’abuso, e gli oneri concessori vanno versati
anticipatamente al comune secondo i criteri indicati dalla
tabella D allegata al provvedimento.
La prima rata non potrà avere importo inferiore a 1700,00
euro, e nel caso in cui il costo totale della sanatoria sia
inferiore a tale cifra, il pagamento deve essere corrisposto
in un’unica soluzione.
Il 30% delle somme relative agli oneri concessori invece devono
essere corrisposte in anticipo secondo le modalità indicate
dalla tabella D allegata alla legge.
Regime giuridico da applicare alle domande già presentate
e a quelle da presentare
In questa situazione di stallo è di cruciale importanza fare
chiarezza sul destino cui vanno incontro le domande già presentate
e quelle che lo saranno nei prossimi giorni.
Cominciamo con esaminare il regime giuridico delle domande
già presentate.
In linea di principio tutte le domande presentate entro il
7 luglio 2004 (data di entrata in vigore delle sentenze della
Corte Costituzionale) sono valide sia dal punto di vista degli
effetti amministrativi che di quelli penali. Diversa è la
situazione per quanto riguarda le domande inoltrate dal 12
luglio (data di entrata in vigore del decreto legge 168/2004)
e la data in cui entrerà in vigore la legge di conversione
del DL 168/2004 (che non è ancora avvenuta).
Per queste restano validi gli effetti penali, mentre quelli
amministrativi sono affidati alla discrezionalità della pubblica
amministrazione. Le Regioni in questo caso hanno piena autonomia
decisionale. Ad aggi è possibile affermare, in base all'orientamento
manifestato dai più alti esponenti regionali che non ci saranno
problemi per le domande presentate in Puglia e in Sicilia
ma anche in Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzo, Calabria e
Piemonte.
Con un atteggiamento di chiusura rispetto al condono si presentano
invece le regioni Toscana, Campania, Umbria e Lazio. Ma è
ancora prematuro poter affermare con certezza che le domande
presentate fino ad ora non saranno valide.
Dubbi ci sono invece sul regime giuridico da applicare alle
domande presentate fra il 7 luglio e il 12 luglio 2004.
In ogni caso per stabilire se le domande già presentate possono
essere idonee all'ottenimento del condono, sarà necessario
esaminarle caso per caso (e questo dovrà essere effettuato
dagli uffici della PA preposti), alla luce della normativa
vigente al momento della valutazione della domanda stessa
(sia nazionale che regionale), se sussistono tutti i requisiti
e i presupposti di legge. In caso contrario la domanda dovrà
essere integrata o modificata in base alle nuove disposizioni
legislative.
Quando invece verrà pubblicata la legge di conversione 168/2004
le domande saranno sospese (ossia non sarà possibile più presentarle)
fino a 12 novembre 2004 data entro la quale le Regioni devono
legiferare.
La questione è particolarmente complicata per tutti coloro
che hanno procedimenti penali o sanzioni amministrative sospese
da procedimenti pendenti (ossia in corso di causa), per i
quali la presentazione della domanda con il pagamento, allegata
agli atti e ai fascicoli del procedimento e sottoposti al
giudice competente, ha l’effetto di arrestare provvedimenti
di demolizione o condanne penali imminenti.
In questo caso la domanda andrebbe presentata in ogni caso.
Per tutti gli altri invece conviene aspettare che la regione
di riferimento si pronunci per poter valutare, in piena cognizione,
la opportunità o meno di usufruire del condono.
Conseguenze delle sentenze sugli immobili oggetto di compravendita
Il 7 luglio scorso le sentenze della Corte Costituzionale
sono state pubblicate su GU 1ª Serie Speciale e rese pienamente
operative su tutto il territorio.
Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, secondo la Consulta,
il Governo avrebbe dovuto emanare una nuova legge sul condono
che avrebbe dovuto indicare i criteri a cui le Regioni avrebbero
dovuto attenersi nella emanazione delle nuove leggi regionali.
Tuttavia nei giorni scorsi il Governo, per mezzo dei suoi
maggiori esponenti ha fatto sapere che non verrà emanata alcuna
legge di definizione perché le Regioni nel legiferare dovranno
attenersi alle sentenze della Consulta poiché queste sono
sufficientemente esaustive.
Resta adesso da stabilire gli effetti di questa pronuncia
sugli immobili che sono stati oggetto di compravendita per
i quali è stato fatto il rogito, dall'ottobre 2003 al 7 luglio
2004.
Premettiamo i casi di compravendita per i quali le parti contraenti
non hanno assolutamente nulla da temere;
1) quando l'acquirente si sia assunto il rischio, con dichiarazione
espressa sul rogito, di acquistare un immobile per il quale
potrebbe essere negata la sanatoria;
2) quando l'acquirente abbia acquistato un immobile senza
fare menzione delle modifiche apportate dall'abuso realizzato
dal venditore, e a un prezzo corrispondente al valore senza
gli abusi.
Negli altri casi, la questione si fa ingarbugliata perchè
i contratti andrebbero rivisti tenendo presente due fattori
essenziali, quello civile e quello fiscale.
Per quanto riguarda il fattore civile questo attiene essenzialmente
al valore dell'immobile cui i contraenti si sono accordati.
Infatti vendere un immobile considerando certa la sanatoria
dell'abuso comporta la fissazione di un prezzo molto più alto;
al contrario il costo di un immobile con abuso non sanabile
scende notevolmente.
Per quanto concerne il secondo fattore, quello fiscale, la
situazione è ancora più delicata dato che se l'acquirente
acquista la prima casa, per via dell'abuso non potrebbe più
usufruire delle agevolazioni e subirebbe l'aggravio del costo
dell'immobile di circa l'8%.
Un modo per evitare tutti questi disagi sarebbe quello di
ripristinare la situazione quo ante fra i contraenti e quindi
da un lato restituire l'immobile e dall'altro riappropriarsi
della somma pagata. Per la fattibilità e la convenienza di
questa operazione, che tuttavia deve essere effettuata con
un nuovo rogito notarile, occorrerà procedere ad una attenta
valutazione caso per caso.
Per quanto concerne invece tutti i casi in cui i contraenti
abbiamo stipulato un preliminare di vendita, e siano in attesa
di stipulare il rogito dobbiamo distinguere i casi in cui
il rogito non si può fare, dai casi in cui invece non sussistono
ostacoli per la chiusura dell'affare.
I rogiti non si possono chiudere tutte le volte in cui sono
state allegate domande di sanatoria di abusi rilevanti (ossia
totali) realizzati in totale assenza di permesso di costruire
o in totale difformità di esso.
Non vi sono ostacoli invece a chiudere i rogiti in tutti quei
casi in cui la presenza di abuso non sia totale.
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