| Lo scorso 10 Settembre
2002, il pre-Consiglio dei Ministri si è riunito; nell'ordine
del giorno era prevista la discussione di un provvedimento che
si propone di reprimere il fenomeno degli appalti truccati nel
campo dei lavori pubblici attraverso la riformulazione e l'inasprimento
degli artt. 353 e 354 del codice penale (reato di turbativa
d'asta). La discussione della proposta dei Ministri della Giustizia
e dei Trasporti ed Infrastrutture (dai quali il ddl prende il
nome) è stata rinviata, probabilmente, ai primi di Ottobre
2002.
Il ddl nasce dal timore che i grandi appalti di opere pubbliche,
che dovrebbero partire a breve, possano rappresentare un'ottima
occasione per la criminalità organizzata.
Il finanziamento pubblico alle opere da realizzare, accresciuta
la quota dalla legge 166/2002, rende sicuramente appetibile
la partecipazione alle gare di appalto per tutti coloro i
quali si propongono fini illeciti dalla partecipazione ad
una gara. Il fenomeno di società, controllate o gestite
direttamente dalla criminalità organizzata, che partecipano
ad una gara non è raro, soprattutto in determinate
regioni del territorio nazionale. Da tempo, si legge nella
relazione illustrativa del provvedimento, tali società
" sono in grado di influenzare o controllare, mediante
la creazione di cartelli d'imprenditori
il risultato
non di singole gare ma dell'intero sistema degli appalti pubblici".
La relazione aggiunge che "il fenomeno risulta oggi particolarmente
preoccupante in vista degli ingenti nuovi flussi di finanziamento
che il Governo intende destinare alla realizzazione delle
opere pubbliche".
A fronte di ciò, l'esistente normativa di prevenzione
e repressione dei reati penali di turbativa d'asta appariva
inadeguata. A tal scopo, il ddl Castelli - Lunardi si propone
di riformare ed inasprire le norme esistenti.
Contenuti della riforma
La riforma parte proprio dalla riscrittura dell'art. 353
c.p. ("Turbata libertà degli incanti"): l'art.
1 del disegno di legge prevede che chi impedisca o turbi "la
gara nei pubblici incanti e nelle licitazioni private per
conto di pubbliche amministrazioni" venga punito con
la reclusione da 2 a 5 anni ed una multa da 1,000 a 3,000
€ (oggi, la pena massima in vigore è di 2 anni
di reclusione e multa da 200 mila lire ad un massimo di due
milioni di lire, ovvero da 103 a 1,032 €).
Inoltre, si rende autore del reato chiunque tenga un comportamento
violento od usi minacce, doni, promesse, collusioni ed altri
mezzi fraudolenti nonché artifizi e raggiri (quest'ultima
previsione, aggiunta dal ddl Castelli - Lunardi, avvicina
il reato alla truffa ex art. 640 c.p.).
Pene maggiori sono previste nel caso in cui autori del reato
siano pubblici ufficiali e funzionari preposti allo svolgimento
delle gare; in tal caso, le pene previste vanno dai 3 agli
8 anni di carcere e la multa da 1,500 a 5,000 € (l'attuale
normativa prevede, per il momento, la reclusione da 1 a 5
anni e la multa da 1 a 4 milioni di lire, ovvero da 516 a
2,056 €).
Le pene stabilite in questi casi si applicano anche in caso
di pubblico incanto e/o licitazione privata, dirette da pubblici
ufficiali o persone legalmente autorizzate; ma le pene sono
ridotte alla metà.
La portata della norma è anche ampliata fino a comprendere
ogni categoria di "procedura ad evidenza pubblica"
e dunque appalti-concorso e gare informali. In questo, la
riforma accoglie un orientamento giurisprudenziale consolidato
che aveva ampliato l'ambito di applicazione delle norme penali
fino a ricomprendere, appunto, tutte le ipotesi di esistenza
di una gara fra più concorrenti caratterizzata dalla
fissazione preventiva di criteri predeterminati dalla pubblica
amministrazione per l'individuazione di un vincitore (cfr.,
ad esempio, Cassazione 29/09/1998 Tarquini ed altri).
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