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Finanziaria: incentivi per studi associati e società professionali

Finanziaria: incentivi per studi associati e società professionali

Credito d’imposta del 15% alle aggregazioni di professionisti effettuate tra il 2008 e il 2010

Vedi Aggiornamento del 28/01/2008
di Rossella Calabrese
17/10/2007 - Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni, agli studi professionali associati e alle società di professionisti, risultanti dall’aggregazione di almeno quattro, e fino a dieci professionisti, è attribuito un credito d’imposta pari al 15% dei costi sostenuti per l’acquisizione di arredi, attrezzature e software, e per la ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati per l’attività professionale. Lo prevede il disegno di legge Finanziaria 2008 , in discussione al Senato. Del credito d’imposta potranno beneficiare le aggregazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l’operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi. L’agevolazione spetta a condizione che tutti i soggetti partecipanti all’aggregazione esercitino l’attività professionale esclusivamente all’interno della nuova struttura, non si applica invece alle strutture che, in forma associata, si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l’esercizio dell’attività professionale. Il credito d’imposta è pari al 15% del totale dei costi sostenuti per l’acquisizione di: a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d’ufficio, impianti ed attrezzature varie; b) programmi informati ci e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi. Il bonus, da indicare nella dichiarazione dei redditi, è utilizzabile in compensazione ai versamenti delle imposte e dei contributi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e successive modificazioni. Le modalità di attuazione delle nuove norme saranno fissate da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che stabilirà anche le procedure di monitoraggio e di controllo, le cause di revoca l'applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all’aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a quello risultante dall'aggregazione. Questa disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE.
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