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Detrazioni 55% per riqualificazione energetica edifici

Detrazioni 55% per riqualificazione energetica edifici

Dal 30 aprile 2007 sarà attiva la scheda di registrazione sul sito web dell’Enea. Dall’Ance una nota esplicativa

Vedi Aggiornamento del 01/04/2009
di Rossella Calabrese
09/03/2007 - Con un brevissimo comunicato sul proprio sito internet, l’Enea conferma che la scheda per la comunicazione relativa alle detrazioni Irpef del 55%, previste dalla Finanziaria per la riqualificazione energetica degli edifici, sarà online dal 30 aprile 2007. Il Dipartimento Ambiente, Cambiamenti Globali e Sviluppo Sostenibile dell'ENEA - si legge nel comunicato - sta sviluppando, in ottemperanza a quanto previsto dai decreti applicativi della Finanziaria 2007 sugli edifici e sui motori ed inverter, un'applicazione web per la compilazione online della modulistica, previa registrazione, che sarà operativa dal giorno 30 aprile 2007. Prossimamente verrà pubblicata un'area informativa indirizzata al grande pubblico sugli incentivi e sulle procedure per ottenerli. Ricordiamo che il decreto interministeriale che attua i commi da 344 a 349 della Finanziaria prevede che l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati siano trasmessi all’Enea, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it , o a mezzo raccomandata. Leggi tutto Non c’è traccia, nel decreto, dell’obbligo di inviare la comunicazione al centro operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara. Questa procedura era valida fino all’emanazione del decreto, essendo prevista proprio dal comma della Finanziaria che faceva riferimento all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda le norme attuative che dovrebbero integrare il decreto sulle detrazioni. È attesa infatti la correzione alle colonne delle “strutture opache orizzontali” della tabella 3 della Finanziaria, che riporta erroneamente un’inversione dei valori relativi alle trasmittanze delle coperture e dei pavimenti. A causa di questo errore, il decreto attuativo dei commi da 344 a 347 si è limitato a disciplinare gli interventi sulle strutture opache verticali e sulle finestre comprensive di infissi. Nel momento in cui l’errore verrà rettificato, dovrebbero essere emanate nuove disposizioni attuative specifiche. Se sugli interventi ammissibili ad agevolazione il decreto è chiaro, ancora molti dubbi permangono sull’attestato di certificazione e di qualificazione energetica. Il decreto prevede venga redatto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni o quelle eventualmente stabilite dai Comuni prima dell’8 ottobre 2005. In assenza delle suddette procedure, è sufficiente un attestato di qualificazione energetica asseverato da un tecnico abilitato. Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti o ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali. E per chiarire meglio i contenuti del decreto e gli adempimenti richiesti, l’ Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha diffuso una nota (allegata qui sotto) che illustra le norme della Finanziaria in ordine a: soggetti beneficiari, interventi interessati, spese agevolabili e misura della detrazione, adempimenti, cumulabilità con altre agevolazioni.
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