Scrive in risposta ad una news pubblicata da Edilportale, il 1 Dic 2008(Chiudi News)
Bonus risparmio energetico: più difficile usufruire della detrazione del 55%
Istanza all’Agenzia delle Entrate, silenzio-rifiuto e limiti ai fondi per la riqualificazione energetica
> ULTIM'ORA DEL 3 DICEMBRE - Il Parlamento eliminerà la retroattività dell’art. 29 del decreto legge 185/2008 che modifica la procedura per la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Lo ha detto il Ministro dell’Economia Giulio Tremonti nel corso di un’audizione alla Camera (leggi tutto).
01/12/2008 - Istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), tetto massimo allo stanziamento statale, silenzio-rifiuto dopo 30 giorni dalla ricezione dell’istanza. Sono queste le novità per la detrazione del 55% delle spese di riqualificazione energetica degli edifici contenute nel decreto legge 185/2008 approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri.
>
> L’art. 29, comma 7, prevede che per le spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti sono tenuti ad inviare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), esclusivamente in via telematica; il motivo è quello di monitorare la spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi, che vengono ora fissati a 82,7 milioni di euro per il 2008, a 185,9 milioni di euro per il 2009, e 314,8 milioni di euro per il 2010.
>
> L’Agenzia delle Entrate esaminerà le istanze secondo l’ordine cronologico di invio e comunicherà, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza stessa, l’esito della verifica agli interessati. Solo dopo la ricezione dell’assenso da parte dell’Agenzia, il contribuente potrà usufruire della detrazione. Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, l’assenso si intende non fornito (silenzio-rifiuto).
>
> Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 185/2008, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito Internet il modello da utilizzare per presentare l’istanza, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento complessivo, inclusa l’indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione.
>
> Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’istanza potrà essere presentata dal 15 gennaio 2009 al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi, l’istanza andrà presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
>
> I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nel 2008 per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006, non presentano l’istanza alle Entrate o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
>
> Con apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito Internet, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’esaurimento degli stanziamenti complessivi.
I commenti dei lettori di Edilportale
> Mettiamo a disposizione dei nostri lettori uno spazio per i commenti sul DL 185/2008.
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Istanza all’Agenzia delle Entrate, silenzio-rifiuto e limiti ai fondi per la riqualificazione energetica
> ULTIM'ORA DEL 3 DICEMBRE - Il Parlamento eliminerà la retroattività dell’art. 29 del decreto legge 185/2008 che modifica la procedura per la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Lo ha detto il Ministro dell’Economia Giulio Tremonti nel corso di un’audizione alla Camera (leggi tutto).
01/12/2008 - Istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), tetto massimo allo stanziamento statale, silenzio-rifiuto dopo 30 giorni dalla ricezione dell’istanza. Sono queste le novità per la detrazione del 55% delle spese di riqualificazione energetica degli edifici contenute nel decreto legge 185/2008 approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri.
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> L’art. 29, comma 7, prevede che per le spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti sono tenuti ad inviare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), esclusivamente in via telematica; il motivo è quello di monitorare la spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi, che vengono ora fissati a 82,7 milioni di euro per il 2008, a 185,9 milioni di euro per il 2009, e 314,8 milioni di euro per il 2010.
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> L’Agenzia delle Entrate esaminerà le istanze secondo l’ordine cronologico di invio e comunicherà, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza stessa, l’esito della verifica agli interessati. Solo dopo la ricezione dell’assenso da parte dell’Agenzia, il contribuente potrà usufruire della detrazione. Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, l’assenso si intende non fornito (silenzio-rifiuto).
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> Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 185/2008, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito Internet il modello da utilizzare per presentare l’istanza, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento complessivo, inclusa l’indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione.
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> Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’istanza potrà essere presentata dal 15 gennaio 2009 al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi, l’istanza andrà presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
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> I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nel 2008 per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006, non presentano l’istanza alle Entrate o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
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I commenti dei lettori di Edilportale
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1° risultato il settore del solare termico, degli infissi ad alte prestazioni, delle caldaie a condesazione, delle pompe di calore e degli impianti geotermici e di tutta l'edilizia ad alte prestazioni.. SI PIANTA ! L'Europa corre e noi che camminavamo, ci fermiamo!
2° risultato la norma E' RETROATTIVA per il 2008 e quindi solo una piccola percentuale di quelli che quest'anno hanno speso di più (anche di spese professionali) pensando di avere l'agevolazione del 55%, riuscirà effettivamente ad averla. Gli altri avranno di punto in bianco un aumento di spesa minimo del 19%.
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01/12/2008 - Istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), tetto massimo allo stanziamento statale, silenzio-rifiuto dopo 30 giorni dalla ricezione dell’istanza. Sono queste le novità per la detrazione del 55% delle spese di riqualificazione energetica degli edifici contenute nel decreto legge 185/2008 approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri.
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> L’art. 29, comma 7, prevede che per le spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti sono tenuti ad inviare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), esclusivamente in via telematica; il motivo è quello di monitorare la spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi, che vengono ora fissati a 82,7 milioni di euro per il 2008, a 185,9 milioni di euro per il 2009, e 314,8 milioni di euro per il 2010.
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Se questo è quello che il governo pensa di fare per aiutare le imprese e l'economia non ha capito proprio nulla. In questo modo anche chi avrebbe voluto il prossimo anno cambiare i vetri con vetri doppi, gli infissi, mettere dei pannelli solari ecc. per lo più non ne farà nulla. Senza tener conto del danno all'erario con meno entrate per l'iva (perchè su tutti questi prodotti si paga l'iva che incide per non poco). Bravo Berlusconi, e soprattutto bravi gli italiani che l'hanno votato, complimenti!
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> L’art. 29, comma 7, prevede che per le spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti sono tenuti ad inviare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), esclusivamente in via telematica; il motivo è quello di monitorare la spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi, che vengono ora fissati a 82,7 milioni di euro per il 2008, a 185,9 milioni di euro per il 2009, e 314,8 milioni di euro per il 2010.
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> I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nel 2008 per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006, non presentano l’istanza alle Entrate o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
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"Il d.l. è un provvedimento provvisorio con forza di legge, che entra in vigore immediatamente, il giorno stesso (o il giorno successivo) della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Tuttavia, se non viene convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, decade retroattivamente "
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> L’art. 29, comma 7, prevede che per le spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti sono tenuti ad inviare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), esclusivamente in via telematica; il motivo è quello di monitorare la spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi, che vengono ora fissati a 82,7 milioni di euro per il 2008, a 185,9 milioni di euro per il 2009, e 314,8 milioni di euro per il 2010.
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> Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’istanza potrà essere presentata dal 15 gennaio 2009 al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi, l’istanza andrà presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
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IO ho già speso dei soldi nel 2008, con la certezza, ripeto certezza di recuperarne il 55% in 3 anni; ora le regole cambiano con valore retroattivo!!!!!!!! e non ho più la certezza del recupero; siamo nella repubblica delle banane!!! Se lo avessi saputo non avrei fatto certe spese, ed ora sono indifficoltà. NOn chiedo alle leggi di essere giuste, ma certe, ed in italia non lo sono mai....
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> L’art. 29, comma 7, prevede che per le spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti sono tenuti ad inviare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), esclusivamente in via telematica; il motivo è quello di monitorare la spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi, che vengono ora fissati a 82,7 milioni di euro per il 2008, a 185,9 milioni di euro per il 2009, e 314,8 milioni di euro per il 2010.
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> Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 185/2008, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito Internet il modello da utilizzare per presentare l’istanza, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento complessivo, inclusa l’indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione.
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> Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’istanza potrà essere presentata dal 15 gennaio 2009 al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi, l’istanza andrà presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
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> I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nel 2008 per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006, non presentano l’istanza alle Entrate o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
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L'iter (già complesso) per ottenere le detrazioni del 55 % viene ulteriormente aggravato da queste nuove disposizioni. Semplicemente assurdo! Stiamo andando nella direzione opposta a quella che ci indica l'Europa e il protocollo di Kyoto; Invece di snellire il processo autorizzativo e dare certezze a chi vuole fare del bene all'ambiente con interventi mirati al risparmio energetico si danno certe "MAZZATE". Questo procedimento burocratito ancora più pieno di incertezze e oneri alla fine sarà a carico dell'utente finale e ancora prima dei professionisti del settore. Non si incentiva così il riparmio energetico!
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> L’Agenzia delle Entrate esaminerà le istanze secondo l’ordine cronologico di invio e comunicherà, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza stessa, l’esito della verifica agli interessati. Solo dopo la ricezione dell’assenso da parte dell’Agenzia, il contribuente potrà usufruire della detrazione. Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, l’assenso si intende non fornito (silenzio-rifiuto).
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> Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 185/2008, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito Internet il modello da utilizzare per presentare l’istanza, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento complessivo, inclusa l’indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione.
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io ho appena acquistato nuovi infissi che rientrano nella detrazione 55%. Cosa mi conviene fare? Mi faccio fare fattura a gennaio dato che a quanto pare le domande vengono accolte in ordine cronologico? Comunque, a parte questo dubbio di carattere personale, direi che siamo palesemente alla frutta...
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01/12/2008 - Istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), tetto massimo allo stanziamento statale, silenzio-rifiuto dopo 30 giorni dalla ricezione dell’istanza. Sono queste le novità per la detrazione del 55% delle spese di riqualificazione energetica degli edifici contenute nel decreto legge 185/2008 approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri.
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> L’art. 29, comma 7, prevede che per le spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti sono tenuti ad inviare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), esclusivamente in via telematica; il motivo è quello di monitorare la spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi, che vengono ora fissati a 82,7 milioni di euro per il 2008, a 185,9 milioni di euro per il 2009, e 314,8 milioni di euro per il 2010.
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> L’Agenzia delle Entrate esaminerà le istanze secondo l’ordine cronologico di invio e comunicherà, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza stessa, l’esito della verifica agli interessati. Solo dopo la ricezione dell’assenso da parte dell’Agenzia, il contribuente potrà usufruire della detrazione. Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, l’assenso si intende non fornito (silenzio-rifiuto).
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> Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 185/2008, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito Internet il modello da utilizzare per presentare l’istanza, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento complessivo, inclusa l’indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione.
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> Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’istanza potrà essere presentata dal 15 gennaio 2009 al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi, l’istanza andrà presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
>
> I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nel 2008 per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006, non presentano l’istanza alle Entrate o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
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> Con apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito Internet, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’esaurimento degli stanziamenti complessivi.
I commenti dei lettori di Edilportale
> Mettiamo a disposizione dei nostri lettori uno spazio per i commenti sul DL 185/2008.
Dopo la legge 133/2008 che cancella l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili, ecco un'ulteriore decreto legge che va a detrimento dei cittadini virtuosi. Come si fa a programmare un intervento di riqualificazione energetica se le regole del gioco cambiano continuamente? La n-esima vergogna italiana!
Scrive in risposta ad una news pubblicata da Edilportale, il 1 Dic 2008(Vedi News)
Bonus risparmio energetico: più difficile usufruire della detrazione del 55%
Istanza all’Agenzia delle Entrate, silenzio-rifiuto e limiti ai fondi per la riqualificazione energetica
> ULTIM'ORA DEL 3 DICEMBRE - Il Parlamento eliminerà la retroattività dell’art. 29 del decreto legge 185/2008 che modifica la procedura per la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Lo ha detto il Ministro dell’Economia Giulio Tremonti nel corso di un’audizione alla Camera (leggi tutto).
01/12/2008 - Istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), tetto massimo allo stanziamento statale, silenzio-rifiuto dopo 30 giorni dalla ricezione dell’istanza. Sono queste le novità per la detrazione del 55% delle spese di riqualificazione energetica degli edifici contenute nel decreto legge 185/2008 approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri.
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> L’art. 29, comma 7, prevede che per le spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti sono tenuti ad inviare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), esclusivamente in via telematica; il motivo è quello di monitorare la spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi, che vengono ora fissati a 82,7 milioni di euro per il 2008, a 185,9 milioni di euro per il 2009, e 314,8 milioni di euro per il 2010.
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> L’Agenzia delle Entrate esaminerà le istanze secondo l’ordine cronologico di invio e comunicherà, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza stessa, l’esito della verifica agli interessati. Solo dopo la ricezione dell’assenso da parte dell’Agenzia, il contribuente potrà usufruire della detrazione. Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, l’assenso si intende non fornito (silenzio-rifiuto).
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> Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 185/2008, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito Internet il modello da utilizzare per presentare l’istanza, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento complessivo, inclusa l’indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione.
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> Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’istanza potrà essere presentata dal 15 gennaio 2009 al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi, l’istanza andrà presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
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> I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nel 2008 per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006, non presentano l’istanza alle Entrate o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
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Questo è un provvedimento allucinante che taglia definitivamente le gambe a famiglie, imprese, artigiani, professionisti e anche imprenditori. Eè un inganno!!!!! E' retroattiva, si ailluso la gente che ha speso e ora gli si toglie la possibilità della detrazione!!!! E' allucinante!! bisogna protestare, e fare qualcosa!!! un conto è togliere gli incentivi da oggi in poi ( è stato fatto tutto di nascosto) un conto è la retroattività della legge! E' un ladrocinio!!!!!!!!!! non si puo' accettare!!!!!!! vergogna!!!!! facciamoci sentire!!!!!! e ancora vergogna!!!!
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Bonus risparmio energetico: più difficile usufruire della detrazione del 55%
Istanza all’Agenzia delle Entrate, silenzio-rifiuto e limiti ai fondi per la riqualificazione energetica
> ULTIM'ORA DEL 3 DICEMBRE - Il Parlamento eliminerà la retroattività dell’art. 29 del decreto legge 185/2008 che modifica la procedura per la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Lo ha detto il Ministro dell’Economia Giulio Tremonti nel corso di un’audizione alla Camera (leggi tutto).
01/12/2008 - Istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), tetto massimo allo stanziamento statale, silenzio-rifiuto dopo 30 giorni dalla ricezione dell’istanza. Sono queste le novità per la detrazione del 55% delle spese di riqualificazione energetica degli edifici contenute nel decreto legge 185/2008 approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri.
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> L’art. 29, comma 7, prevede che per le spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti sono tenuti ad inviare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), esclusivamente in via telematica; il motivo è quello di monitorare la spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi, che vengono ora fissati a 82,7 milioni di euro per il 2008, a 185,9 milioni di euro per il 2009, e 314,8 milioni di euro per il 2010.
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> L’Agenzia delle Entrate esaminerà le istanze secondo l’ordine cronologico di invio e comunicherà, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza stessa, l’esito della verifica agli interessati. Solo dopo la ricezione dell’assenso da parte dell’Agenzia, il contribuente potrà usufruire della detrazione. Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, l’assenso si intende non fornito (silenzio-rifiuto).
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> Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 185/2008, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito Internet il modello da utilizzare per presentare l’istanza, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento complessivo, inclusa l’indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione.
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> Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’istanza potrà essere presentata dal 15 gennaio 2009 al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi, l’istanza andrà presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
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> I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nel 2008 per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006, non presentano l’istanza alle Entrate o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
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E' veramente una vergogna! invece di agevolare gli interventi di riqualificazione energetica si sta facendo di tuttto per fermare questo processo virtuoso. Io non so più cosa pensare della politica energetica che questo Governo sta portando avanti.. questa ignoranza mi fa paura. Vergogna vergogna vergogna.
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Bonus risparmio energetico: più difficile usufruire della detrazione del 55%
Istanza all’Agenzia delle Entrate, silenzio-rifiuto e limiti ai fondi per la riqualificazione energetica
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01/12/2008 - Istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), tetto massimo allo stanziamento statale, silenzio-rifiuto dopo 30 giorni dalla ricezione dell’istanza. Sono queste le novità per la detrazione del 55% delle spese di riqualificazione energetica degli edifici contenute nel decreto legge 185/2008 approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri.
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> L’art. 29, comma 7, prevede che per le spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti sono tenuti ad inviare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), esclusivamente in via telematica; il motivo è quello di monitorare la spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi, che vengono ora fissati a 82,7 milioni di euro per il 2008, a 185,9 milioni di euro per il 2009, e 314,8 milioni di euro per il 2010.
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> L’Agenzia delle Entrate esaminerà le istanze secondo l’ordine cronologico di invio e comunicherà, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza stessa, l’esito della verifica agli interessati. Solo dopo la ricezione dell’assenso da parte dell’Agenzia, il contribuente potrà usufruire della detrazione. Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, l’assenso si intende non fornito (silenzio-rifiuto).
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> Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 185/2008, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito Internet il modello da utilizzare per presentare l’istanza, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento complessivo, inclusa l’indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione.
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> Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’istanza potrà essere presentata dal 15 gennaio 2009 al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi, l’istanza andrà presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
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> I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nel 2008 per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006, non presentano l’istanza alle Entrate o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
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Alla faccia degli aiuti alle famiglie e stimolo a consumi
Spero di rientrare nei pochi fortunati che potranno accedere alla detrazione ma sicuramente chi ha fatto i lavori nel 2008 farà parde degli sfigati. Comunque è una cosa ignobile e meschina cambiare le carte in tavola al 29 novembre, renderla retroattiva e fissare un tetto di spesa.
GRAZIE GOVERNO !!! (Bersani era più corretto anche se ho sempre votato centrodestra)
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Bonus risparmio energetico: più difficile usufruire della detrazione del 55%
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01/12/2008 - Istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), tetto massimo allo stanziamento statale, silenzio-rifiuto dopo 30 giorni dalla ricezione dell’istanza. Sono queste le novità per la detrazione del 55% delle spese di riqualificazione energetica degli edifici contenute nel decreto legge 185/2008 approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri.
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> L’art. 29, comma 7, prevede che per le spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti sono tenuti ad inviare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), esclusivamente in via telematica; il motivo è quello di monitorare la spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi, che vengono ora fissati a 82,7 milioni di euro per il 2008, a 185,9 milioni di euro per il 2009, e 314,8 milioni di euro per il 2010.
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> L’Agenzia delle Entrate esaminerà le istanze secondo l’ordine cronologico di invio e comunicherà, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza stessa, l’esito della verifica agli interessati. Solo dopo la ricezione dell’assenso da parte dell’Agenzia, il contribuente potrà usufruire della detrazione. Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, l’assenso si intende non fornito (silenzio-rifiuto).
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> Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 185/2008, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito Internet il modello da utilizzare per presentare l’istanza, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento complessivo, inclusa l’indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione.
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> Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’istanza potrà essere presentata dal 15 gennaio 2009 al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi, l’istanza andrà presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
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> I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nel 2008 per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006, non presentano l’istanza alle Entrate o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
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E meno male che dicono che vogliono aiutare le famiglie... bel modo di aiutare... ingannare, parlare di stronzate, e tacere sulle cose importanti... vergogna...la normativa è retroattiva... Il mercato del settore sta andando in picchiata, e questo vuol dire disoccupazione per TUTTI perche è un mercato, quello edilizio, che fa muovere svariati settori. La fiducia del singolo cittadino è stata disattesa, l'imbarbarimento della massa si sta compiendo. Vergognatevi, spero che un giorno sarete puniti per i vostri furti alle spalle della povera gente.
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01/12/2008 - Istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), tetto massimo allo stanziamento statale, silenzio-rifiuto dopo 30 giorni dalla ricezione dell’istanza. Sono queste le novità per la detrazione del 55% delle spese di riqualificazione energetica degli edifici contenute nel decreto legge 185/2008 approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri.
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> L’art. 29, comma 7, prevede che per le spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti sono tenuti ad inviare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), esclusivamente in via telematica; il motivo è quello di monitorare la spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi, che vengono ora fissati a 82,7 milioni di euro per il 2008, a 185,9 milioni di euro per il 2009, e 314,8 milioni di euro per il 2010.
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> L’Agenzia delle Entrate esaminerà le istanze secondo l’ordine cronologico di invio e comunicherà, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza stessa, l’esito della verifica agli interessati. Solo dopo la ricezione dell’assenso da parte dell’Agenzia, il contribuente potrà usufruire della detrazione. Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, l’assenso si intende non fornito (silenzio-rifiuto).
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> Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 185/2008, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito Internet il modello da utilizzare per presentare l’istanza, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento complessivo, inclusa l’indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione.
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> Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’istanza potrà essere presentata dal 15 gennaio 2009 al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi, l’istanza andrà presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
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> I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nel 2008 per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006, non presentano l’istanza alle Entrate o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
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> L’art. 29, comma 7, prevede che per le spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti sono tenuti ad inviare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), esclusivamente in via telematica; il motivo è quello di monitorare la spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi, che vengono ora fissati a 82,7 milioni di euro per il 2008, a 185,9 milioni di euro per il 2009, e 314,8 milioni di euro per il 2010.
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> L’Agenzia delle Entrate esaminerà le istanze secondo l’ordine cronologico di invio e comunicherà, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza stessa, l’esito della verifica agli interessati. Solo dopo la ricezione dell’assenso da parte dell’Agenzia, il contribuente potrà usufruire della detrazione. Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, l’assenso si intende non fornito (silenzio-rifiuto).
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> Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 185/2008, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito Internet il modello da utilizzare per presentare l’istanza, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento complessivo, inclusa l’indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione.
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> Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’istanza potrà essere presentata dal 15 gennaio 2009 al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi, l’istanza andrà presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
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> I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nel 2008 per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006, non presentano l’istanza alle Entrate o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
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Attenzione, da quanto leggo mi sembra di capire che le persone giuridiche (imprese) se non sono tra le prime, non possono avere nemmeno il 36%. Ovvero invece del 55%.. avranno ZERO % BELLA MOSSA !
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> L’art. 29, comma 7, prevede che per le spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti sono tenuti ad inviare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), esclusivamente in via telematica; il motivo è quello di monitorare la spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi, che vengono ora fissati a 82,7 milioni di euro per il 2008, a 185,9 milioni di euro per il 2009, e 314,8 milioni di euro per il 2010.
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> L’Agenzia delle Entrate esaminerà le istanze secondo l’ordine cronologico di invio e comunicherà, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza stessa, l’esito della verifica agli interessati. Solo dopo la ricezione dell’assenso da parte dell’Agenzia, il contribuente potrà usufruire della detrazione. Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, l’assenso si intende non fornito (silenzio-rifiuto).
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> Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 185/2008, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito Internet il modello da utilizzare per presentare l’istanza, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento complessivo, inclusa l’indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione.
>
> Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’istanza potrà essere presentata dal 15 gennaio 2009 al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi, l’istanza andrà presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
>
> I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nel 2008 per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006, non presentano l’istanza alle Entrate o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
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> Con apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito Internet, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’esaurimento degli stanziamenti complessivi.
I commenti dei lettori di Edilportale
> Mettiamo a disposizione dei nostri lettori uno spazio per i commenti sul DL 185/2008.
Mi associo, è una cosa semplicemente vergognosa che in altri paesi "normali" non sarebbe mai successa, mà la cosa peggiore che, almeno oggi, non nè parla praticamente nessuno di quelli che contano e non ci si rende conto del danno che si fà a famiglie, come mè, che hanno già stipulato contratti con opere in corso e alle relative imprese artigiane. Alla faccia del rilancio dei consumi. E' vero siamo alla politica degli annunci e delle distrazioni mediatiche, Svegliamoci........... D'altronde a ragione Berlusconi: gli italiani mi hanno votato e io esercito questo potere come voglio il resto sono cazzate. Mi auguro che essendo un D.M. ci ripensino in sede di conversione in legge, mà dubito. Grazie dell'ospitalità.
Scrive in risposta ad una news pubblicata da Edilportale, il 1 Dic 2008(Vedi News)
Bonus risparmio energetico: più difficile usufruire della detrazione del 55%
Istanza all’Agenzia delle Entrate, silenzio-rifiuto e limiti ai fondi per la riqualificazione energetica
> ULTIM'ORA DEL 3 DICEMBRE - Il Parlamento eliminerà la retroattività dell’art. 29 del decreto legge 185/2008 che modifica la procedura per la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Lo ha detto il Ministro dell’Economia Giulio Tremonti nel corso di un’audizione alla Camera (leggi tutto).
01/12/2008 - Istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), tetto massimo allo stanziamento statale, silenzio-rifiuto dopo 30 giorni dalla ricezione dell’istanza. Sono queste le novità per la detrazione del 55% delle spese di riqualificazione energetica degli edifici contenute nel decreto legge 185/2008 approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri.
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> L’art. 29, comma 7, prevede che per le spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti sono tenuti ad inviare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), esclusivamente in via telematica; il motivo è quello di monitorare la spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi, che vengono ora fissati a 82,7 milioni di euro per il 2008, a 185,9 milioni di euro per il 2009, e 314,8 milioni di euro per il 2010.
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> L’Agenzia delle Entrate esaminerà le istanze secondo l’ordine cronologico di invio e comunicherà, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza stessa, l’esito della verifica agli interessati. Solo dopo la ricezione dell’assenso da parte dell’Agenzia, il contribuente potrà usufruire della detrazione. Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, l’assenso si intende non fornito (silenzio-rifiuto).
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> Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 185/2008, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito Internet il modello da utilizzare per presentare l’istanza, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento complessivo, inclusa l’indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione.
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> Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’istanza potrà essere presentata dal 15 gennaio 2009 al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi, l’istanza andrà presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
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> I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nel 2008 per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006, non presentano l’istanza alle Entrate o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
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> Con apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito Internet, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’esaurimento degli stanziamenti complessivi.
I commenti dei lettori di Edilportale
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Già uno fatica ad affrontare certe spese... Poi ti senti dire dallo scienziato di Tremonti che bisogna consumare, così si aiuta l'economia in crisi. Ed infine, sono tutti uguali o no i cittadini? O sta meglio chi arriva prima? Se ne fregano dell'ambiente e spesso perfino dei principi Costituzionali con la leggerezza degli incapaci (ma in fondo non lo sono: forse sono solo troppo presi dal diimostrare di essere pronti a prendere ogni tipo di decisione senza valutare ogni aspetto)! Ma in fondo Basta riuscire a finanziare l'Alitalia e "tutelare i risparmi" , basta che non siano quelli che investi per risparmiare energia in futuro !!! Meglio metterli nei fondi o comprarsi la pay tv! Ma forse è un nuovo tipo di finanza creativa...
in realtà le domande guinte all'enea sono circa 230 mila.......come mi devo comportare io che sono perito industriale che ha iniziato a praticare nel 2008 facendo queste certificazioni energetiche degli impianti?
Scrive in risposta ad una news pubblicata da Edilportale, il 1 Dic 2008(Vedi News)
Bonus risparmio energetico: più difficile usufruire della detrazione del 55%
Istanza all’Agenzia delle Entrate, silenzio-rifiuto e limiti ai fondi per la riqualificazione energetica
> ULTIM'ORA DEL 3 DICEMBRE - Il Parlamento eliminerà la retroattività dell’art. 29 del decreto legge 185/2008 che modifica la procedura per la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Lo ha detto il Ministro dell’Economia Giulio Tremonti nel corso di un’audizione alla Camera (leggi tutto).
01/12/2008 - Istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), tetto massimo allo stanziamento statale, silenzio-rifiuto dopo 30 giorni dalla ricezione dell’istanza. Sono queste le novità per la detrazione del 55% delle spese di riqualificazione energetica degli edifici contenute nel decreto legge 185/2008 approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri.
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> L’art. 29, comma 7, prevede che per le spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti sono tenuti ad inviare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), esclusivamente in via telematica; il motivo è quello di monitorare la spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi, che vengono ora fissati a 82,7 milioni di euro per il 2008, a 185,9 milioni di euro per il 2009, e 314,8 milioni di euro per il 2010.
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> L’Agenzia delle Entrate esaminerà le istanze secondo l’ordine cronologico di invio e comunicherà, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza stessa, l’esito della verifica agli interessati. Solo dopo la ricezione dell’assenso da parte dell’Agenzia, il contribuente potrà usufruire della detrazione. Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, l’assenso si intende non fornito (silenzio-rifiuto).
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> Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 185/2008, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito Internet il modello da utilizzare per presentare l’istanza, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento complessivo, inclusa l’indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione.
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> Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’istanza potrà essere presentata dal 15 gennaio 2009 al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi, l’istanza andrà presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
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> I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nel 2008 per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006, non presentano l’istanza alle Entrate o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
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> Con apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito Internet, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’esaurimento degli stanziamenti complessivi.
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incredibile questo provvedimento. c'era da aspettarselo che veniva meno la "promessa" del 55% fino al 2010, ma la possibilità di vedersi negata la detrazione al contribuente che nell'anno in corso ha già sostenuto le spese per il risparmio energetico è una cosa vergognosa. per il 2008 si devono rispettare le regole della finanziaria 2008.
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Bonus risparmio energetico: più difficile usufruire della detrazione del 55%
Istanza all’Agenzia delle Entrate, silenzio-rifiuto e limiti ai fondi per la riqualificazione energetica
> ULTIM'ORA DEL 3 DICEMBRE - Il Parlamento eliminerà la retroattività dell’art. 29 del decreto legge 185/2008 che modifica la procedura per la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Lo ha detto il Ministro dell’Economia Giulio Tremonti nel corso di un’audizione alla Camera (leggi tutto).
01/12/2008 - Istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), tetto massimo allo stanziamento statale, silenzio-rifiuto dopo 30 giorni dalla ricezione dell’istanza. Sono queste le novità per la detrazione del 55% delle spese di riqualificazione energetica degli edifici contenute nel decreto legge 185/2008 approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri.
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> L’art. 29, comma 7, prevede che per le spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti sono tenuti ad inviare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), esclusivamente in via telematica; il motivo è quello di monitorare la spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi, che vengono ora fissati a 82,7 milioni di euro per il 2008, a 185,9 milioni di euro per il 2009, e 314,8 milioni di euro per il 2010.
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> L’Agenzia delle Entrate esaminerà le istanze secondo l’ordine cronologico di invio e comunicherà, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza stessa, l’esito della verifica agli interessati. Solo dopo la ricezione dell’assenso da parte dell’Agenzia, il contribuente potrà usufruire della detrazione. Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, l’assenso si intende non fornito (silenzio-rifiuto).
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> Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 185/2008, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito Internet il modello da utilizzare per presentare l’istanza, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento complessivo, inclusa l’indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione.
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> Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’istanza potrà essere presentata dal 15 gennaio 2009 al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi, l’istanza andrà presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
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> I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nel 2008 per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006, non presentano l’istanza alle Entrate o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
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> Con apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito Internet, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’esaurimento degli stanziamenti complessivi.
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Questa notizia mi trova impreparata anche solo a commentarla! E' incredibile cche questo possa accadere ed altrettanto incredibile che si possa accettare. Siamo proprio un paese di CAPRE
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> ULTIM'ORA DEL 3 DICEMBRE - Il Parlamento eliminerà la retroattività dell’art. 29 del decreto legge 185/2008 che modifica la procedura per la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Lo ha detto il Ministro dell’Economia Giulio Tremonti nel corso di un’audizione alla Camera (leggi tutto).
01/12/2008 - Istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), tetto massimo allo stanziamento statale, silenzio-rifiuto dopo 30 giorni dalla ricezione dell’istanza. Sono queste le novità per la detrazione del 55% delle spese di riqualificazione energetica degli edifici contenute nel decreto legge 185/2008 approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri.
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> L’art. 29, comma 7, prevede che per le spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti sono tenuti ad inviare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), esclusivamente in via telematica; il motivo è quello di monitorare la spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi, che vengono ora fissati a 82,7 milioni di euro per il 2008, a 185,9 milioni di euro per il 2009, e 314,8 milioni di euro per il 2010.
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> L’Agenzia delle Entrate esaminerà le istanze secondo l’ordine cronologico di invio e comunicherà, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza stessa, l’esito della verifica agli interessati. Solo dopo la ricezione dell’assenso da parte dell’Agenzia, il contribuente potrà usufruire della detrazione. Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, l’assenso si intende non fornito (silenzio-rifiuto).
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> Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 185/2008, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito Internet il modello da utilizzare per presentare l’istanza, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento complessivo, inclusa l’indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione.
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> Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’istanza potrà essere presentata dal 15 gennaio 2009 al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi, l’istanza andrà presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
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> I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nel 2008 per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006, non presentano l’istanza alle Entrate o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
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