Competono solo agli architetti i lavori sugli edifici artistici
Messaggi 10 di 10
Visite 892
Emanuele
22 Feb 2013, 09:20
Scrive in risposta ad una news pubblicata da Edilportale, il 22 Feb 2013(Chiudi News)
Interventi su edifici storici preclusi agli ingegneri italiani ma non agli stranieri
La Corte di Giustizia Europea supera la legge italiana del 1925 che riserva la competenza solo agli architetti
22/02/2013 – Gli ingegneri civili possono dirigere i lavori su immobili di interesse storico e artistico? Gli stranieri sì, ma non quelli che hanno studiato in Italia. È la conclusione cui è arrivata la Corte di Giustizia europea, che con una sentenza pronunciata ieri ha fatto il punto della situazione sulla normativa italiana e comunitaria.
La legge italiana può infatti disciplinare le competenze professionali a livello interno. Al contrario, non può impedire agli ingegneri che hanno conseguito la laurea all’estero di agire sugli edifici storico-artistici perché verrebbe meno all’obbligo di riconoscere i titoli di studio conseguiti in altri Paesi dell’Ue.
Cosa prevede la normativa UE
Secondo la Corte di Giustizia, la Direttiva 85/384 riconosce che nella maggior parte degli Stati membri le attività pertinenti all’architettura sono esercitate da persone che hanno la denominazione di architetti. Questi soggetti non detengono però il monopolio, a meno che altre disposizioni legislative non prevedano il contrario.
Ne consegue che le attività di direzione dei lavori sugli immobili storici e artistici possono essere esercitate da altri professionisti e, in particolare, da ingegneri che abbiano ricevuto una formazione specifica nel settore delle costruzioni o dell’arte edilizia.
Allo stesso tempo, gli Stati membri devono riconoscere i titoli di studio rilasciati dagli altri Paesi europei. Se il titolo conseguito in un altro Paese può essere confuso con un titolo di studio comprendente una formazione complementare non compiuta, lo Stato ospitante può prescrivere l’utilizzo di una formula adeguata in grado di differenziare i percorsi formativi.
La situazione in Italia
In base al Regio decreto 2537/1925, spettano all’ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, le costruzioni di ogni specie, le applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
Sia l’ingegnere che l’architetto possono occuparsi di opere di edilizia civile. Tuttavia, le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, il restauro e il ripristino degli edifici sottoposti a vincolo culturale spettano solo all’architetto. Su questi edifici, però, l’ingegnere può occuparsi della parte tecnica.
La decisione della Corte Ue
Alla luce della normativa europea e italiana, la Corte di Giustizia ha concluso che agli ingegneri civili che hanno ottenuto i propri titoli in Italia non competono le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici di interesse culturale.
Trattandosi di una situazione puramente interna, la Corte Ue ha stabilito che la norma italiana non viola né la direttiva 85/384 né il principio della parità di trattamento.
Per la Corte Ue, la direttiva 85/384 non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione di architetto e non intende fornire una definizione giuridica delle attività del settore dell’architettura. Per questi motivi spetta alla normativa nazionale dello Stato membro ospitante individuare le attività rientranti in tale settore.
La limitazione opera però solo a livello nazionale. L’Italia riconosce infatti i titoli di studio rilasciati dagli altri Paesi membri e non può effettuare una verifica sulle qualifiche prima di consentire ad un ingegnere laureato all’estero di intervenire su un immobile artistico.
L'importante è che sia consentito ai "giometri" di intervenire sugli edifici storici: la sensibilità maturata durante i corsi di aggiornamento sulle pratiche catastali e sulle scienze agrarie sono indispensabili per il mantenimento del patrimonio storico artistico italiano....
Scrive in risposta ad una news pubblicata da Edilportale, il 22 Feb 2013(Vedi News)
Interventi su edifici storici preclusi agli ingegneri italiani ma non agli stranieri
La Corte di Giustizia Europea supera la legge italiana del 1925 che riserva la competenza solo agli architetti
22/02/2013 – Gli ingegneri civili possono dirigere i lavori su immobili di interesse storico e artistico? Gli stranieri sì, ma non quelli che hanno studiato in Italia. È la conclusione cui è arrivata la Corte di Giustizia europea, che con una sentenza pronunciata ieri ha fatto il punto della situazione sulla normativa italiana e comunitaria.
La legge italiana può infatti disciplinare le competenze professionali a livello interno. Al contrario, non può impedire agli ingegneri che hanno conseguito la laurea all’estero di agire sugli edifici storico-artistici perché verrebbe meno all’obbligo di riconoscere i titoli di studio conseguiti in altri Paesi dell’Ue.
Cosa prevede la normativa UE
Secondo la Corte di Giustizia, la Direttiva 85/384 riconosce che nella maggior parte degli Stati membri le attività pertinenti all’architettura sono esercitate da persone che hanno la denominazione di architetti. Questi soggetti non detengono però il monopolio, a meno che altre disposizioni legislative non prevedano il contrario.
Ne consegue che le attività di direzione dei lavori sugli immobili storici e artistici possono essere esercitate da altri professionisti e, in particolare, da ingegneri che abbiano ricevuto una formazione specifica nel settore delle costruzioni o dell’arte edilizia.
Allo stesso tempo, gli Stati membri devono riconoscere i titoli di studio rilasciati dagli altri Paesi europei. Se il titolo conseguito in un altro Paese può essere confuso con un titolo di studio comprendente una formazione complementare non compiuta, lo Stato ospitante può prescrivere l’utilizzo di una formula adeguata in grado di differenziare i percorsi formativi.
La situazione in Italia
In base al Regio decreto 2537/1925, spettano all’ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, le costruzioni di ogni specie, le applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
Sia l’ingegnere che l’architetto possono occuparsi di opere di edilizia civile. Tuttavia, le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, il restauro e il ripristino degli edifici sottoposti a vincolo culturale spettano solo all’architetto. Su questi edifici, però, l’ingegnere può occuparsi della parte tecnica.
La decisione della Corte Ue
Alla luce della normativa europea e italiana, la Corte di Giustizia ha concluso che agli ingegneri civili che hanno ottenuto i propri titoli in Italia non competono le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici di interesse culturale.
Trattandosi di una situazione puramente interna, la Corte Ue ha stabilito che la norma italiana non viola né la direttiva 85/384 né il principio della parità di trattamento.
Per la Corte Ue, la direttiva 85/384 non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione di architetto e non intende fornire una definizione giuridica delle attività del settore dell’architettura. Per questi motivi spetta alla normativa nazionale dello Stato membro ospitante individuare le attività rientranti in tale settore.
La limitazione opera però solo a livello nazionale. L’Italia riconosce infatti i titoli di studio rilasciati dagli altri Paesi membri e non può effettuare una verifica sulle qualifiche prima di consentire ad un ingegnere laureato all’estero di intervenire su un immobile artistico.
Scrive in risposta ad una news pubblicata da Edilportale, il 22 Feb 2013(Vedi News)
Interventi su edifici storici preclusi agli ingegneri italiani ma non agli stranieri
La Corte di Giustizia Europea supera la legge italiana del 1925 che riserva la competenza solo agli architetti
22/02/2013 – Gli ingegneri civili possono dirigere i lavori su immobili di interesse storico e artistico? Gli stranieri sì, ma non quelli che hanno studiato in Italia. È la conclusione cui è arrivata la Corte di Giustizia europea, che con una sentenza pronunciata ieri ha fatto il punto della situazione sulla normativa italiana e comunitaria.
La legge italiana può infatti disciplinare le competenze professionali a livello interno. Al contrario, non può impedire agli ingegneri che hanno conseguito la laurea all’estero di agire sugli edifici storico-artistici perché verrebbe meno all’obbligo di riconoscere i titoli di studio conseguiti in altri Paesi dell’Ue.
Cosa prevede la normativa UE
Secondo la Corte di Giustizia, la Direttiva 85/384 riconosce che nella maggior parte degli Stati membri le attività pertinenti all’architettura sono esercitate da persone che hanno la denominazione di architetti. Questi soggetti non detengono però il monopolio, a meno che altre disposizioni legislative non prevedano il contrario.
Ne consegue che le attività di direzione dei lavori sugli immobili storici e artistici possono essere esercitate da altri professionisti e, in particolare, da ingegneri che abbiano ricevuto una formazione specifica nel settore delle costruzioni o dell’arte edilizia.
Allo stesso tempo, gli Stati membri devono riconoscere i titoli di studio rilasciati dagli altri Paesi europei. Se il titolo conseguito in un altro Paese può essere confuso con un titolo di studio comprendente una formazione complementare non compiuta, lo Stato ospitante può prescrivere l’utilizzo di una formula adeguata in grado di differenziare i percorsi formativi.
La situazione in Italia
In base al Regio decreto 2537/1925, spettano all’ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, le costruzioni di ogni specie, le applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
Sia l’ingegnere che l’architetto possono occuparsi di opere di edilizia civile. Tuttavia, le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, il restauro e il ripristino degli edifici sottoposti a vincolo culturale spettano solo all’architetto. Su questi edifici, però, l’ingegnere può occuparsi della parte tecnica.
La decisione della Corte Ue
Alla luce della normativa europea e italiana, la Corte di Giustizia ha concluso che agli ingegneri civili che hanno ottenuto i propri titoli in Italia non competono le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici di interesse culturale.
Trattandosi di una situazione puramente interna, la Corte Ue ha stabilito che la norma italiana non viola né la direttiva 85/384 né il principio della parità di trattamento.
Per la Corte Ue, la direttiva 85/384 non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione di architetto e non intende fornire una definizione giuridica delle attività del settore dell’architettura. Per questi motivi spetta alla normativa nazionale dello Stato membro ospitante individuare le attività rientranti in tale settore.
La limitazione opera però solo a livello nazionale. L’Italia riconosce infatti i titoli di studio rilasciati dagli altri Paesi membri e non può effettuare una verifica sulle qualifiche prima di consentire ad un ingegnere laureato all’estero di intervenire su un immobile artistico.
Gli architetti possono effettuare calcoli strutturali poichè hanno fatto molti esami di tipo geologico, geotecnico, su opere di sostegno , su strutture in campo dinamico ,di recupero statico di edifici in muratura ............
Scrive in risposta ad una news pubblicata da Edilportale, il 22 Feb 2013(Vedi News)
Interventi su edifici storici preclusi agli ingegneri italiani ma non agli stranieri
La Corte di Giustizia Europea supera la legge italiana del 1925 che riserva la competenza solo agli architetti
22/02/2013 – Gli ingegneri civili possono dirigere i lavori su immobili di interesse storico e artistico? Gli stranieri sì, ma non quelli che hanno studiato in Italia. È la conclusione cui è arrivata la Corte di Giustizia europea, che con una sentenza pronunciata ieri ha fatto il punto della situazione sulla normativa italiana e comunitaria.
La legge italiana può infatti disciplinare le competenze professionali a livello interno. Al contrario, non può impedire agli ingegneri che hanno conseguito la laurea all’estero di agire sugli edifici storico-artistici perché verrebbe meno all’obbligo di riconoscere i titoli di studio conseguiti in altri Paesi dell’Ue.
Cosa prevede la normativa UE
Secondo la Corte di Giustizia, la Direttiva 85/384 riconosce che nella maggior parte degli Stati membri le attività pertinenti all’architettura sono esercitate da persone che hanno la denominazione di architetti. Questi soggetti non detengono però il monopolio, a meno che altre disposizioni legislative non prevedano il contrario.
Ne consegue che le attività di direzione dei lavori sugli immobili storici e artistici possono essere esercitate da altri professionisti e, in particolare, da ingegneri che abbiano ricevuto una formazione specifica nel settore delle costruzioni o dell’arte edilizia.
Allo stesso tempo, gli Stati membri devono riconoscere i titoli di studio rilasciati dagli altri Paesi europei. Se il titolo conseguito in un altro Paese può essere confuso con un titolo di studio comprendente una formazione complementare non compiuta, lo Stato ospitante può prescrivere l’utilizzo di una formula adeguata in grado di differenziare i percorsi formativi.
La situazione in Italia
In base al Regio decreto 2537/1925, spettano all’ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, le costruzioni di ogni specie, le applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
Sia l’ingegnere che l’architetto possono occuparsi di opere di edilizia civile. Tuttavia, le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, il restauro e il ripristino degli edifici sottoposti a vincolo culturale spettano solo all’architetto. Su questi edifici, però, l’ingegnere può occuparsi della parte tecnica.
La decisione della Corte Ue
Alla luce della normativa europea e italiana, la Corte di Giustizia ha concluso che agli ingegneri civili che hanno ottenuto i propri titoli in Italia non competono le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici di interesse culturale.
Trattandosi di una situazione puramente interna, la Corte Ue ha stabilito che la norma italiana non viola né la direttiva 85/384 né il principio della parità di trattamento.
Per la Corte Ue, la direttiva 85/384 non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione di architetto e non intende fornire una definizione giuridica delle attività del settore dell’architettura. Per questi motivi spetta alla normativa nazionale dello Stato membro ospitante individuare le attività rientranti in tale settore.
La limitazione opera però solo a livello nazionale. L’Italia riconosce infatti i titoli di studio rilasciati dagli altri Paesi membri e non può effettuare una verifica sulle qualifiche prima di consentire ad un ingegnere laureato all’estero di intervenire su un immobile artistico.
egr. sig. antonio, pur non avendo la legge sottomano e se non ricordo proprio male non credo che sia così largamente consentita la progettazione di opere di sostegno e opere di tipo geotecnico-geologico agli architetti. la legge parla chiaro, l'architetto deve occuparsi di progettazione in ambito civile e di edifici vincolati ma non di progettazione strutturale di opere infrastrutturali come dighe, ponti e pure muri di sostegno. anche se così fosse la mia fatica spesa sui libri andrebbe a farsi benedire insieme a tutti gli architetti che svolgono queste cose, oserei dire quasi abusivamente. ora ditemi che cazzo ne sa un architetto di progettazione strutturale.. gia fa fatica a verificare una trave in c.a per una villetta e vogliamo far fare a loro un muro di sostegno? ma per favore, ma fate il vostro senza mettere mano dove non vi compete!
Scrive in risposta ad una news pubblicata da Edilportale, il 22 Feb 2013(Vedi News)
Interventi su edifici storici preclusi agli ingegneri italiani ma non agli stranieri
La Corte di Giustizia Europea supera la legge italiana del 1925 che riserva la competenza solo agli architetti
22/02/2013 – Gli ingegneri civili possono dirigere i lavori su immobili di interesse storico e artistico? Gli stranieri sì, ma non quelli che hanno studiato in Italia. È la conclusione cui è arrivata la Corte di Giustizia europea, che con una sentenza pronunciata ieri ha fatto il punto della situazione sulla normativa italiana e comunitaria.
La legge italiana può infatti disciplinare le competenze professionali a livello interno. Al contrario, non può impedire agli ingegneri che hanno conseguito la laurea all’estero di agire sugli edifici storico-artistici perché verrebbe meno all’obbligo di riconoscere i titoli di studio conseguiti in altri Paesi dell’Ue.
Cosa prevede la normativa UE
Secondo la Corte di Giustizia, la Direttiva 85/384 riconosce che nella maggior parte degli Stati membri le attività pertinenti all’architettura sono esercitate da persone che hanno la denominazione di architetti. Questi soggetti non detengono però il monopolio, a meno che altre disposizioni legislative non prevedano il contrario.
Ne consegue che le attività di direzione dei lavori sugli immobili storici e artistici possono essere esercitate da altri professionisti e, in particolare, da ingegneri che abbiano ricevuto una formazione specifica nel settore delle costruzioni o dell’arte edilizia.
Allo stesso tempo, gli Stati membri devono riconoscere i titoli di studio rilasciati dagli altri Paesi europei. Se il titolo conseguito in un altro Paese può essere confuso con un titolo di studio comprendente una formazione complementare non compiuta, lo Stato ospitante può prescrivere l’utilizzo di una formula adeguata in grado di differenziare i percorsi formativi.
La situazione in Italia
In base al Regio decreto 2537/1925, spettano all’ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, le costruzioni di ogni specie, le applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
Sia l’ingegnere che l’architetto possono occuparsi di opere di edilizia civile. Tuttavia, le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, il restauro e il ripristino degli edifici sottoposti a vincolo culturale spettano solo all’architetto. Su questi edifici, però, l’ingegnere può occuparsi della parte tecnica.
La decisione della Corte Ue
Alla luce della normativa europea e italiana, la Corte di Giustizia ha concluso che agli ingegneri civili che hanno ottenuto i propri titoli in Italia non competono le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici di interesse culturale.
Trattandosi di una situazione puramente interna, la Corte Ue ha stabilito che la norma italiana non viola né la direttiva 85/384 né il principio della parità di trattamento.
Per la Corte Ue, la direttiva 85/384 non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione di architetto e non intende fornire una definizione giuridica delle attività del settore dell’architettura. Per questi motivi spetta alla normativa nazionale dello Stato membro ospitante individuare le attività rientranti in tale settore.
La limitazione opera però solo a livello nazionale. L’Italia riconosce infatti i titoli di studio rilasciati dagli altri Paesi membri e non può effettuare una verifica sulle qualifiche prima di consentire ad un ingegnere laureato all’estero di intervenire su un immobile artistico.
Credo che i restauri degli edifici storici debbano essere progettati e diretti da persone che conoscano, oltre che la tecnica, anche la storia dell'architettura, quindi i più adatti credo siano gli architetti. Il problema è la disparità di trattamento con i colleghi stranieri e soprattutto con i giometri nostrani che, malgrado siano semplici diplomati, sono un serbatoio di voti considerevole e hanno collegi molto potenti che da sempre riescono a fargli fare tutto ciò che negli altri paesi è consentito solo ai laureati. Non mi stupirei se certi incarichi fossero preclusi agli ingegneri (o agli architetti) e non ai giometri
Scrive in risposta ad una news pubblicata da Edilportale, il 22 Feb 2013(Vedi News)
Interventi su edifici storici preclusi agli ingegneri italiani ma non agli stranieri
La Corte di Giustizia Europea supera la legge italiana del 1925 che riserva la competenza solo agli architetti
22/02/2013 – Gli ingegneri civili possono dirigere i lavori su immobili di interesse storico e artistico? Gli stranieri sì, ma non quelli che hanno studiato in Italia. È la conclusione cui è arrivata la Corte di Giustizia europea, che con una sentenza pronunciata ieri ha fatto il punto della situazione sulla normativa italiana e comunitaria.
La legge italiana può infatti disciplinare le competenze professionali a livello interno. Al contrario, non può impedire agli ingegneri che hanno conseguito la laurea all’estero di agire sugli edifici storico-artistici perché verrebbe meno all’obbligo di riconoscere i titoli di studio conseguiti in altri Paesi dell’Ue.
Cosa prevede la normativa UE
Secondo la Corte di Giustizia, la Direttiva 85/384 riconosce che nella maggior parte degli Stati membri le attività pertinenti all’architettura sono esercitate da persone che hanno la denominazione di architetti. Questi soggetti non detengono però il monopolio, a meno che altre disposizioni legislative non prevedano il contrario.
Ne consegue che le attività di direzione dei lavori sugli immobili storici e artistici possono essere esercitate da altri professionisti e, in particolare, da ingegneri che abbiano ricevuto una formazione specifica nel settore delle costruzioni o dell’arte edilizia.
Allo stesso tempo, gli Stati membri devono riconoscere i titoli di studio rilasciati dagli altri Paesi europei. Se il titolo conseguito in un altro Paese può essere confuso con un titolo di studio comprendente una formazione complementare non compiuta, lo Stato ospitante può prescrivere l’utilizzo di una formula adeguata in grado di differenziare i percorsi formativi.
La situazione in Italia
In base al Regio decreto 2537/1925, spettano all’ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, le costruzioni di ogni specie, le applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
Sia l’ingegnere che l’architetto possono occuparsi di opere di edilizia civile. Tuttavia, le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, il restauro e il ripristino degli edifici sottoposti a vincolo culturale spettano solo all’architetto. Su questi edifici, però, l’ingegnere può occuparsi della parte tecnica.
La decisione della Corte Ue
Alla luce della normativa europea e italiana, la Corte di Giustizia ha concluso che agli ingegneri civili che hanno ottenuto i propri titoli in Italia non competono le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici di interesse culturale.
Trattandosi di una situazione puramente interna, la Corte Ue ha stabilito che la norma italiana non viola né la direttiva 85/384 né il principio della parità di trattamento.
Per la Corte Ue, la direttiva 85/384 non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione di architetto e non intende fornire una definizione giuridica delle attività del settore dell’architettura. Per questi motivi spetta alla normativa nazionale dello Stato membro ospitante individuare le attività rientranti in tale settore.
La limitazione opera però solo a livello nazionale. L’Italia riconosce infatti i titoli di studio rilasciati dagli altri Paesi membri e non può effettuare una verifica sulle qualifiche prima di consentire ad un ingegnere laureato all’estero di intervenire su un immobile artistico.
Scrive in risposta ad una news pubblicata da Edilportale, il 22 Feb 2013(Vedi News)
Interventi su edifici storici preclusi agli ingegneri italiani ma non agli stranieri
La Corte di Giustizia Europea supera la legge italiana del 1925 che riserva la competenza solo agli architetti
22/02/2013 – Gli ingegneri civili possono dirigere i lavori su immobili di interesse storico e artistico? Gli stranieri sì, ma non quelli che hanno studiato in Italia. È la conclusione cui è arrivata la Corte di Giustizia europea, che con una sentenza pronunciata ieri ha fatto il punto della situazione sulla normativa italiana e comunitaria.
La legge italiana può infatti disciplinare le competenze professionali a livello interno. Al contrario, non può impedire agli ingegneri che hanno conseguito la laurea all’estero di agire sugli edifici storico-artistici perché verrebbe meno all’obbligo di riconoscere i titoli di studio conseguiti in altri Paesi dell’Ue.
Cosa prevede la normativa UE
Secondo la Corte di Giustizia, la Direttiva 85/384 riconosce che nella maggior parte degli Stati membri le attività pertinenti all’architettura sono esercitate da persone che hanno la denominazione di architetti. Questi soggetti non detengono però il monopolio, a meno che altre disposizioni legislative non prevedano il contrario.
Ne consegue che le attività di direzione dei lavori sugli immobili storici e artistici possono essere esercitate da altri professionisti e, in particolare, da ingegneri che abbiano ricevuto una formazione specifica nel settore delle costruzioni o dell’arte edilizia.
Allo stesso tempo, gli Stati membri devono riconoscere i titoli di studio rilasciati dagli altri Paesi europei. Se il titolo conseguito in un altro Paese può essere confuso con un titolo di studio comprendente una formazione complementare non compiuta, lo Stato ospitante può prescrivere l’utilizzo di una formula adeguata in grado di differenziare i percorsi formativi.
La situazione in Italia
In base al Regio decreto 2537/1925, spettano all’ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, le costruzioni di ogni specie, le applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
Sia l’ingegnere che l’architetto possono occuparsi di opere di edilizia civile. Tuttavia, le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, il restauro e il ripristino degli edifici sottoposti a vincolo culturale spettano solo all’architetto. Su questi edifici, però, l’ingegnere può occuparsi della parte tecnica.
La decisione della Corte Ue
Alla luce della normativa europea e italiana, la Corte di Giustizia ha concluso che agli ingegneri civili che hanno ottenuto i propri titoli in Italia non competono le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici di interesse culturale.
Trattandosi di una situazione puramente interna, la Corte Ue ha stabilito che la norma italiana non viola né la direttiva 85/384 né il principio della parità di trattamento.
Per la Corte Ue, la direttiva 85/384 non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione di architetto e non intende fornire una definizione giuridica delle attività del settore dell’architettura. Per questi motivi spetta alla normativa nazionale dello Stato membro ospitante individuare le attività rientranti in tale settore.
La limitazione opera però solo a livello nazionale. L’Italia riconosce infatti i titoli di studio rilasciati dagli altri Paesi membri e non può effettuare una verifica sulle qualifiche prima di consentire ad un ingegnere laureato all’estero di intervenire su un immobile artistico.
Scrive in risposta ad una news pubblicata da Edilportale, il 22 Feb 2013(Vedi News)
Interventi su edifici storici preclusi agli ingegneri italiani ma non agli stranieri
La Corte di Giustizia Europea supera la legge italiana del 1925 che riserva la competenza solo agli architetti
22/02/2013 – Gli ingegneri civili possono dirigere i lavori su immobili di interesse storico e artistico? Gli stranieri sì, ma non quelli che hanno studiato in Italia. È la conclusione cui è arrivata la Corte di Giustizia europea, che con una sentenza pronunciata ieri ha fatto il punto della situazione sulla normativa italiana e comunitaria.
La legge italiana può infatti disciplinare le competenze professionali a livello interno. Al contrario, non può impedire agli ingegneri che hanno conseguito la laurea all’estero di agire sugli edifici storico-artistici perché verrebbe meno all’obbligo di riconoscere i titoli di studio conseguiti in altri Paesi dell’Ue.
Cosa prevede la normativa UE
Secondo la Corte di Giustizia, la Direttiva 85/384 riconosce che nella maggior parte degli Stati membri le attività pertinenti all’architettura sono esercitate da persone che hanno la denominazione di architetti. Questi soggetti non detengono però il monopolio, a meno che altre disposizioni legislative non prevedano il contrario.
Ne consegue che le attività di direzione dei lavori sugli immobili storici e artistici possono essere esercitate da altri professionisti e, in particolare, da ingegneri che abbiano ricevuto una formazione specifica nel settore delle costruzioni o dell’arte edilizia.
Allo stesso tempo, gli Stati membri devono riconoscere i titoli di studio rilasciati dagli altri Paesi europei. Se il titolo conseguito in un altro Paese può essere confuso con un titolo di studio comprendente una formazione complementare non compiuta, lo Stato ospitante può prescrivere l’utilizzo di una formula adeguata in grado di differenziare i percorsi formativi.
La situazione in Italia
In base al Regio decreto 2537/1925, spettano all’ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, le costruzioni di ogni specie, le applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
Sia l’ingegnere che l’architetto possono occuparsi di opere di edilizia civile. Tuttavia, le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, il restauro e il ripristino degli edifici sottoposti a vincolo culturale spettano solo all’architetto. Su questi edifici, però, l’ingegnere può occuparsi della parte tecnica.
La decisione della Corte Ue
Alla luce della normativa europea e italiana, la Corte di Giustizia ha concluso che agli ingegneri civili che hanno ottenuto i propri titoli in Italia non competono le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici di interesse culturale.
Trattandosi di una situazione puramente interna, la Corte Ue ha stabilito che la norma italiana non viola né la direttiva 85/384 né il principio della parità di trattamento.
Per la Corte Ue, la direttiva 85/384 non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione di architetto e non intende fornire una definizione giuridica delle attività del settore dell’architettura. Per questi motivi spetta alla normativa nazionale dello Stato membro ospitante individuare le attività rientranti in tale settore.
La limitazione opera però solo a livello nazionale. L’Italia riconosce infatti i titoli di studio rilasciati dagli altri Paesi membri e non può effettuare una verifica sulle qualifiche prima di consentire ad un ingegnere laureato all’estero di intervenire su un immobile artistico.
Da ingegnere edile sosterrò anche l'esame di stato di architettura, in modo da poter intervenire su edifici vincolati. Questo prevede la legge, al di là di qualsiasi farneticazione.
Scrive in risposta ad una news pubblicata da Edilportale, il 22 Feb 2013(Vedi News)
Interventi su edifici storici preclusi agli ingegneri italiani ma non agli stranieri
La Corte di Giustizia Europea supera la legge italiana del 1925 che riserva la competenza solo agli architetti
22/02/2013 – Gli ingegneri civili possono dirigere i lavori su immobili di interesse storico e artistico? Gli stranieri sì, ma non quelli che hanno studiato in Italia. È la conclusione cui è arrivata la Corte di Giustizia europea, che con una sentenza pronunciata ieri ha fatto il punto della situazione sulla normativa italiana e comunitaria.
La legge italiana può infatti disciplinare le competenze professionali a livello interno. Al contrario, non può impedire agli ingegneri che hanno conseguito la laurea all’estero di agire sugli edifici storico-artistici perché verrebbe meno all’obbligo di riconoscere i titoli di studio conseguiti in altri Paesi dell’Ue.
Cosa prevede la normativa UE
Secondo la Corte di Giustizia, la Direttiva 85/384 riconosce che nella maggior parte degli Stati membri le attività pertinenti all’architettura sono esercitate da persone che hanno la denominazione di architetti. Questi soggetti non detengono però il monopolio, a meno che altre disposizioni legislative non prevedano il contrario.
Ne consegue che le attività di direzione dei lavori sugli immobili storici e artistici possono essere esercitate da altri professionisti e, in particolare, da ingegneri che abbiano ricevuto una formazione specifica nel settore delle costruzioni o dell’arte edilizia.
Allo stesso tempo, gli Stati membri devono riconoscere i titoli di studio rilasciati dagli altri Paesi europei. Se il titolo conseguito in un altro Paese può essere confuso con un titolo di studio comprendente una formazione complementare non compiuta, lo Stato ospitante può prescrivere l’utilizzo di una formula adeguata in grado di differenziare i percorsi formativi.
La situazione in Italia
In base al Regio decreto 2537/1925, spettano all’ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, le costruzioni di ogni specie, le applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
Sia l’ingegnere che l’architetto possono occuparsi di opere di edilizia civile. Tuttavia, le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, il restauro e il ripristino degli edifici sottoposti a vincolo culturale spettano solo all’architetto. Su questi edifici, però, l’ingegnere può occuparsi della parte tecnica.
La decisione della Corte Ue
Alla luce della normativa europea e italiana, la Corte di Giustizia ha concluso che agli ingegneri civili che hanno ottenuto i propri titoli in Italia non competono le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici di interesse culturale.
Trattandosi di una situazione puramente interna, la Corte Ue ha stabilito che la norma italiana non viola né la direttiva 85/384 né il principio della parità di trattamento.
Per la Corte Ue, la direttiva 85/384 non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione di architetto e non intende fornire una definizione giuridica delle attività del settore dell’architettura. Per questi motivi spetta alla normativa nazionale dello Stato membro ospitante individuare le attività rientranti in tale settore.
La limitazione opera però solo a livello nazionale. L’Italia riconosce infatti i titoli di studio rilasciati dagli altri Paesi membri e non può effettuare una verifica sulle qualifiche prima di consentire ad un ingegnere laureato all’estero di intervenire su un immobile artistico.
E come mai molti architetti progettano e dirigono opere di ingegneria a loro preclusi senza che nessuno dice niente . Se regole devono esserci devono valere per tutti o per nessuno. E questo vale per tutti i settori se vogliamo essere seri e non giocare a chi è più furbo.