La proroga dei vincoli edilizi può avvenire solo per mezzo di provvedimenti espliciti che lo prevedano
Sentenza del Consiglio di Stato 21 giugno 2001 n. 3349
Il Consiglio di Stato con la sentenza del 21 giugno 2001 n. 3349, quarta sezione, ha stabilito che i vincoli edilizi posti dagli strumenti urbanistici non possono essere prorogati se non a seguito della emanazione di un provvedimento che lo preveda; in mancanza i vincoli hanno durata decennale.
Questa sentenza chiarisce definitivamente che i comuni non possono prorogare tacitamente i termini allo scopo di eludere la prescrizione legislativa.
In questo caso la sentenza ha negato la validità di vincoli su terreni compresi nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale posti da un piano degli insediamenti approvato prima dei dieci anni.
La sentenza del Consiglio di Stato ha disposto che “Le opere comprese nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale previsti dal D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 sono considerate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili per effetto dell’articolo 53, con la conseguenza che, ai fini dell’adozione di un provvedimento di espropriazione, l’approvazione dei piani implica la valutazione della preminenza dell’interesse pubblico su quello privato”.
Per una migliore comprensione del disposto dalla sentenza in oggetto, di seguito si allega il testo della decisione nella sua versione integrale.
Visualizza la Sentenza del Consiglio di Stato 21 giugno 2001 n. 3349 (riproduzione riservata)
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