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Agevolazione Irpef al 41%

Vediamo nel dettaglio quali opere sono ammesse

vedi aggiornamento del 30/03/2005
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25/02/2004 - Abbiamo già illustrato con un precedente dossier, che è cliccabile di seguito, la nuova disciplina Irpef al 41% per i lavori di ristrutturazione edilizia.
Vediamo adesso nel dettaglio per quali lavori è possibile usufruire di tale agevolazione;
1) In tema di ristrutturazione edilizia i principali interventi ammessi all’agevolazione Irpef del 41% sono quelli relativi alla riorganizzazione interna degli edifici con ampliamento di volumi esistenti, rifacimento dei servizi igienici, mutamento di destinazione d’uso di edifici in conformità con quanto previsto dalle leggi regionali e dalla normativa locale, trasformazione dei locali accessori in residenziali, demolizione e fedele ricostruzione, modifiche degli elementi strutturali con variazione delle quote d’imposta dei solai.

Notizie correlate

In tema invece di manutenzione distinguiamo la ordinaria dalla straordinaria.
2) Nel primo caso cioè manutenzione ordinaria sono agevolate tutte le operazioni di sostituzione di pavimenti, riparazione di impianti, rifacimento di intonaci, sostituzioni di carta da parati, sostituzione di pavimenti esterni, riparazione di balconi e terrazzi, recinzioni.
3) Nella manutenzione straordinaria rientrano invece tutte le sostituzioni di serrande e persiane, installazione di centrali termiche, ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie, sostituzione di solai, tramezzi, interventi per il risparmio energetico, realizzazione di opere accessorie e pertinenziali rispetto alla abitazione principale, realizzazione di elementi di sostegno di singole parti.
4) In tema invece di risanamento e restauro conservativo vi rientrano tutte le opere che modificano le unità immobiliari per renderle più funzionali nonché gli interventi di innovazione delle strutture verticali e orizzontali, il rifacimento dell’aspetto storico - architettonico dell’edificio, l’apertura di finestre, la messa a norma della altezza dei solai.
5) Nel caso della eliminazione delle barriere architettoniche sono agevolati tutti gli interventi volti ad adeguare le strutture dell’edificio alle norme che consentono l’utilizzo anche da parte dei disabili per cui rifacimento di ascensori, scale, rampe, citofoni, servizi igienici, portoni e quant’altro.
6) Vi rientrano anche gli interventi volti al contenimento dell’inquinamento acustico, per cui sostituzione di vetri e infissi ecc.
7) Vi sono inoltre gli interventi finalizzati a garantire all’edificio la sicurezza statica e antisismica, quindi vi rientrano tutte le opere volte a rafforzare le strutture nonché tutta la rete di servizi quali fognature, acquedotti e energia elettrica.
8) Poi vi sono gli interventi della messa a norma degli edifici. In questo caso vi rientrano tutti interventi che sono stati imposti per legge entro un determinato termine.
9) Poi vi sono le opere realizzate allo scopo di prevenire gli infortuni domestici quindi vetri antinfortunistica, corrimano alle scale, apparecchi di rilevazione di gas ecc.
10) Sono agevolabili anche tutte le opere finalizzate alla messa in sicurezza delle abitazioni contro furti e rapine quindi apparecchi di allarme, porte blindate, finestre rinforzate, muri, recinzioni, telecamere, fotocamere, catenacci, vetri antisfondamento, tapparelle con sistemi di sicurezza ecc.
11) Infine sono agevolate anche le opere volte alla cablatura degli edifici previste dalla legge 249/1997.

vedi di seguito il dossier collegato;


Agevolazioni per le ristrutturazioni (Irpef e Iva)
Vediamo la nuova disciplina alla luce della finanziaria 2004 che passa dal 36 al 41 percento l'aliquota detraibile dall'Irpef


Vedi aggiornamento a questa news;


Agevolazioni per le ristrutturazioni (Irpef e Iva)
Ritorna la vecchia disciplina con il decreto mille proroghe

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Altri Commenti

raffaele

ma perchè non agiornate: la detrazione è al 36% e non al 41%!!!

walter

chiedo come regolarci con nuova normativa aliquota IVA al 10% per Opere Condominiali. Quali sono soggette , quali no ?

giorgio

l’Iva si dimezza passa dal 20% al 10%.Ma lo sconto sull’Irpef viene ridimensionato dal 41% al 36%. Si ritorna così alla detrazione del 36% che si applica per i lavori fino ad un ammontare complessivo di 48.000 euro (e non 60.000 come invece aveva stabilito l’ultima manovra), da ripartire in 10 quote annuali. L’aliquota Iva agevolata del 10% è retroattiva: vale cioè sulle prestazioni fatturate dal primo gennaio 2004.

raffaele

ma la detrazione è ritornata al 36%...

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