Caro acciaio: in arrivo rimborsi ai costruttori
Martinat firma decreto che individua i materiali da costruzione su cui rivedere i prezzi stabiliti nei contratti di appalto
06/07/2005 - “I costruttori penalizzati dagli eccezionali aumenti dei prezzi dell’acciaio e del rame saranno equamente compensati”. Queste le parole con cui il viceministro alle Infrastrutture Ugo Martinat ha annunciato lo scorso 30 giugno il varo del decreto (713/CD) che attua le disposizioni contenute nella finanziaria 2005 in materia di lavori pubblici.
Il decreto prevede per i costruttori italiani penalizzati dal caro-acciaio e dal caro-rame una compensazione “commisurata alla quota che eccede il 10%”. L’applicazione della norma è prevista per i lavori contabilizzati a partire dal 2004.
L’indennizzo interessa solo i metalli, il cui costo nel primo trimestre del 2005 è aumentato dell’11%, dopo il già pesante rincaro del 28% del trimestre precedente. Niente rimborsi invece per laterizi e calcestruzzo, il cui costo è incrementato in maniera più contenuta (+6,5%), e solo in alcune aree del Paese.
Il provvedimento individua, in particolare, tredici tipologie di prodotti, di cui undici in acciaio e due in rame:
- ferro – acciaio tondo per cemento armato;
- rete elettrosaldata;
- ferro profilato a freddo;
- lamiere in ferro o acciaio di qualsiasi spessore, lisce, piane, striate, ondulate e compreso acciaio cor-ten;
- lamiere zincate di qualsiasi spessore, lisce, piane, zincate, comprese barriere di sicurezza;
- ghisa fusa;
- profilati in acciaio laminati a caldo, di qualsiasi tipo e spessore, anche centinati;
- tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali;
- tubazioni acciaio saldato;
- tubazioni acciaio nero;
- acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici;
- fili rame conduttori 0,5 mm;
- condutture e tubi in rame.
Il pesante incremento dei prezzi del ferro e dell’acciaio ha reso necessaria l’introduzione di un’apposita norma nella Finanziaria 2005, in vigore dal 1° gennaio 2005.
L’articolo 1, comma 550, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 modifica l’art. 26 della legge 109/94, consentendo l’adeguamento dei prezzi degli appalti nel caso di aumento dei costi dei materiali da costruzione superiore al 10% rispetto al prezzo corrente nell’anno di presentazione dell’offerta. In tal caso fa scattare un meccanismo di compensazione del corrispettivo d’appalto, per la parte che eccede il 10%. Compito del Ministero delle infrastrutture è emanare, entro il 30 giugno di ogni anno, un decreto in cui siano contenute le variazioni annuali dei prezzi dei principali materiali da costruzione, sulla base delle quali calcolare le compensazioni rispetto ai prezzi degli appalti.
Per procedere all’adeguamento in caso di rincari eccessivi, lo scorso 14 aprile Martinat ha emanato il primo decreto legge contenente le “procedure per il rilevamento delle variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi in attuazione delle nuove disposizioni relative alla disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici”. Il decreto (n. 617/1) riguardava soltanto le “procedure”, ovvero le modalità di rilevazione dei prezzi (vedi il provvedimento 617/1 in allegato), mentre il decreto firmato il 30 giugno 2005 individua le tipologie dei materiali su cui è applicabile l’adeguamento dei prezzi stabiliti nei contratti di appalto. (riproduzione riservata)
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