Rifiuti contenenti amianto: nessuna proroga
È scaduto il 23 agosto scorso il termine per conferirli
06/09/2005 - Come già riferito qualche giorno fa, la legge 168/2005, che ha convertito il Ddl 115/2005, la proroga della scadenza del regime transitorio per la disciplina delle discariche di rifiuti non comprende le discariche di II categoria, tipo A, nelle quali si conferiscono i materiali di matrice cementizia contenenti amianto.
Per questo tipo di rifiuti i termini entro cui deve avvenire il conferimento sono scaduti il 23 agosto scorso.
L’esclusione dalla proroga dei rifiuti contenenti amianto è dovuta al fatto che l’amianto non è un materiale inerte e, sia nella Direttiva 1999/31 che nel DLgs 36/2003 che l’ha recepita, non è previsto lo smaltimento dell’amianto in discariche per inerti.
Sono definiti inerti quei rifiuti che non hanno effetti nocivi tali da causare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. L’inapplicabilità all’amianto di tale definizione è stata sostenuta dalla Commissione europea già nel 2001 in sede di rielaborazione del Catalogo europeo dei rifiuti. Di conseguenza, all’amianto si applicano le disposizioni contenute nel DM 3 agosto 2005 recante la disciplina dell’ammissibilità dei rifiuti in discarica.
Il conferimento dell’amianto è consentito in discariche per rifiuti pericolosi, dedicata oppure dotata di cella dedicata, oppure in discariche per rifiuti non pericolosi con cella dedicata, riservate ai materiali da costruzione identificati con il Cer 170605 e alle altre tipologie di amianto solo se preventivamente sottoposte al trattamento previsto dal DM 248/2004 che porti l’indice di rilascio di fibre al di sotto dello 0,6.
Il DM 3 agosto 2005, inoltre, prescrive che venga effettuata una copertura giornaliera della discarica con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore, che il sito sia recuperato a verde e che non siano realizzate successive opere di escavo. (riproduzione riservata)
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