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Sicurezza ascensori: adeguamento vecchi impianti

Tempistica per le installazioni antecedenti al 1999 e nuove norme antincendio

vedi aggiornamento del 03/02/2010
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23/12/2005 - Con il Decreto 26 ottobre 2005, pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 14 novembre scorso, il Ministero delle Attività Produttive ha definito i tempi entro cui tutti gli ascensori installati prima del 25 giugno 1999 dovranno essere adeguati alle norme europee, raccolte nella Uni En 80-81.


Il decreto dispone che, in concomitanza con le previste verifiche biennali, gli organismi di certificazione devono effettuare un’analisi dei rischi dell’impianto seguendo la norma europea UNI En 081-80.
Qualora il pericolo risulti “alto”, l’adeguamento dell’impianto dovrà avvenire entro sei mesi dalla avvenuta verifica; da due a quattro anni de il livello di rischio viene dichiarato “medio”; ed infine da quattro a sei anni qualora il rischio sia “basso”.

Per quanto concerne le modalità do svolgimento di tale verifiche, bisognerà attendere un ulteriore decreto, la cui adozione dovrà avvenire entro il 28 gennaio prossimo.

Entreranno invece in vigore il 2 febbraio 2006 le nuove norme antincendio per gli ascensori.

La disciplina è contenuta nel Decreto del Ministero dell’Interno del 15 settembre 2005, pubblicato sulla GU del 5 ottobre 2005, e si applica agli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Tali attività, un numero ridotto rispetto alla totalità degli edifici, sono elencate del Decreto del Ministero dell’Interno del 16 febbraio 1982.

Il decreto prevede che, sugli impianti esistenti, siano realizzati interventi di adeguamento per impedire che i vani trasportino gli eventuali incendi e per renderli sicuri in caso di emergenza.
La norma specifica inoltre quando l’adeguamento da realizzare negli edifici sia necessario, e cioè: con l’installazione di nuovi impianti di sollevamento, nel caso di sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di paino, o del locale del macchinario, nel caso di rifacimento dei solai o delle scale dell’edificio, di aumento di altezza dell’edificio o di cambiamento di destinazione d’uso degli ambienti.

Per quel che riguarda invece i nuovi impianti, il decreto detta le norme per la progettazione dei vani ascensore, in riferimento alla direttiva comunitaria 95/16/Ce. (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

picchioni .graziano@fastwebnet.it

mi interessa conoscere cosa è previsto nel caso di un ascensore quando rimane fermo per mancanza di corrente. Chi è dentro deve rimanere al buio, oppure la normativa prevede una luce di emergenza'. Sarebbe opportuno che venga espicitata la normativa in proposito. Mi sembra che ciò manchi. Debbo dire che sono interessato al caso e gradirei, se possibile, una risposta personale.

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