gli approfondimenti tematici di edilportale.com

Polizza professionale: alla data dell’affidamento incarico

Le stazioni appaltanti non possono richiederla in sede di gara

vedi aggiornamento del 13/04/2006
Letto 11230 volte

30/12/2005 - In data 30 novembre 2005, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha emesso un comunicato relativo alla polizza di responsabilità civile professionale del progettista.


Riportiamo il testo integrale del documento:


Oggetto: Polizza di responsabilità civile professionale del progettista; dichiarazioni ex art. 105, comma 4, DPR 554/99.

Riferimento normativo: art. 30, comma 5, Legge n. 109/94 e s.m.; art.105, comma 4, DPR n. 554/99.

E’ stato segnalato a questa Autorità che molte stazioni appaltanti richiedono in fase di gara la dichiarazione di cui all’art. 105, comma 4, del D.P.R. 554/1999.

La suddetta disposizione prevede che: “Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.”

Al riguardo, in merito al momento in cui detta dichiarazione debba essere presentata, la norma prevede inequivocabilmente che la dichiarazione in questione deve essere presentata dal progettista alla data dell’affidamento dell’incarico, che coincide con quella della sottoscrizione del contratto.

Pertanto, le stazione appaltanti non possono richiedere la suddetta dichiarazione di impegno da parte delle compagnie di assicurazione in sede di gara, in quanto ciò risulta in contrasto con la suindicata disposizione e comporta un ingiustificato aggravio del procedimento.

Si precisa altresì che la suddetta dichiarazione deve contenere specificatamente l’impegno alla stipula della polizza da parte della compagnia assicuratrice che, in tal modo, assume un vero e proprio obbligo giuridico al successivo rilascio della polizza stessa.

Roma, lì 30 novembre 2005

Il Presidente Alfonso M. Rossi Brigante (riproduzione riservata)
Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Normativa sull'argomento

Inserisci un commento alla news
Clicca qui

Non hai un account Facebook?

I vostri commenti sono preziosi. Condivideteli se pensate possano essere utili per tutti i lettori. Le vostre opinioni e le vostre osservazioni contribuiranno a rendere questa news più precisa e completa.

Speciale ISOLAMENTO A CAPPOTTO sponsored by:

-10%
GUIDA AL SISTEMA DI QUALITA' NELLA PROGETTAZIONE
GUIDA AL SISTEMA DI QUALITA' NELLA PROGETTAZIONE

Prezzo: € 30,47

Offerta: € 27,42

-10%
MANUALE DEL GEOMETRA
MANUALE DEL GEOMETRA

Prezzo: € 64,50

Offerta: € 58,05