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ATI costituenda, polizza intestata a tutte le imprese

Sentenza del CdS su fideiussioni da presentare nelle gare d’appalto

vedi aggiornamento del 16/06/2010
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25/01/2006 - Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8 del 2005, ha stabilito che la fidejussione bancaria presentata da una costituenda associazione temporanea di imprese (ATI) deve essere sottoscritta da tutte le imprese che la compongono, e non solo dall’impresa capofila, come previsto invece per le ATI già costituite.

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La questione riguarda il caso di una costituenda ATI che, per partecipare ad una gara di appalto per l’affidamento di un lavoro pubblico, aveva presentato fideiussione bancaria, quale cauzione provvisoria di cui all’art. 30, comma 1, della legge 109/1994, intestata soltanto all’impresa capogruppo.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che, in caso di ATI costituenda, la polizza deve essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e deve essere da esse sottoscritta, altrimenti non si può estendere a tutte le imprese l’impegno di garanzia assunto dal fideiussore.
Ciò al fine di garantire la stazione appaltante dagli eventuali inadempimenti delle imprese che costituiranno l’ATI. (riproduzione riservata)
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