17/01/2006 - È entrata in vigore il 14 gennaio scorso la nuova legge regionale 20/2005 della Lombardia che fa chiarezza sul tema del recupero abitativo dei sottotetti esistenti.
La legge interviene per mettere fine alle controversie createsi a seguito dell’emanazione della legge per il governo del territorio (la 12/2005) che conteneva una disciplina vaga e poco chiara in merito ai sottotetti.
La legge 12/2005 vietava il recupero dei sottotetti esistenti al 31 marzo 2005 e lo consentiva solo nei casi in cui fosse assicurata una certa altezza media.
La legge 12 conteneva quasi integralmente le prescrizioni della legge regionale 15/1996 sul recupero dei sottotetti, ad esclusione dell’articolo 3 il quale fissava la deroga agli indici o ai parametri edilizi dei piani vigenti, stabiliva che non era necessaria l’adozione e approvazione di piani attuativi e poneva dei limiti all’applicazione delle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche.
La mancanza di questo articolo nella legge 12/2005 aveva indotto i Comuni a bloccare tutti i lavori già avviati, anche alcuni per i quali la Dia era stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge.
Ciò diede il via ad una serie di ricorsi al Tar; i giudici amministrativi, con successive ordinanze sbloccarono i lavori di recupero dei sottotetti, avviati con Dia, ritenendo che la legge 12, pur priva dell’articolo 3 della precedente legge, consentiva il recupero abitativo dei sottotetti nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti e a condizione che esistessero tutte le opere di urbanizzazione primaria, che fossero rispettate le altezze minime all’interno dei locali e l’altezza massima dell’edificio.
Una successiva ordinanza del Consiglio di Stato (la n. 4116 del 30 agosto 2005) aveva però confermato il blocco dei lavori di recupero deciso dal Tar di Brescia (con la pronuncia n. 684 del 2005), motivando la decisione con il fatto che nella nuova normativa mancava l’esplicita riproduzione della disposizione che autorizzava la deroga.
Infatti, al momento dell’entrata in vigore della Lr 12/2005, non vi erano disposizioni che vietavano né disposizioni che autorizzavano a derogare; i Tar di Milano e Brescia erano giunti dunque a conclusioni interpretative opposte, con diverse sentenze.
La nuova legge 20/2005 mette fine alle divergenze di interpretazione, estendendo la possibilità di recuperare i sottotetti agli edifici esistenti fino al 31 dicembre 2005 (anziché al 31 marzo 2005) o assentiti sulla base di permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre o soggetti a DIA presentata entro il 1° dicembre 2005.
Il divieto di realizzare sottotetti negli edifici di nuova costruzione è esteso da tre a cinque anni; ciò significa che è necessario che trascorrano almeno 5 anni dalla concessione dell'agibilità all'edificio prima di poter procedere al recupero. (riproduzione riservata)
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