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Ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio

Irpef al 41%, ma niente proroga per l’Iva che lievita al 20%

vedi aggiornamento del 28/03/2006
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09/01/2006 - Con l’approvazione definitiva della Finanziaria 2006 (legge 23/12/2005 n. 266) hanno trovato conferma le novità su cui si è discusso negli ultimi mesi in materia di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio: la detrazione Irpef aumenta dal 36% al 41% (comma 121), mentre l’Iva passa dal 10% al 20%.


È stata dunque prorogata fino al 31 dicembre 2006 l’agevolazione per la detrazione Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) sulle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Nessuna proroga invece per l’imposta sul valore aggiunto (Iva) che, dopo sei anni, torna dal 10% al 20%. Il potenziale vantaggio di un incremento della detrazione Irpef viene pertanto vanificato dall’aumento dell’Iva al 20%.

Ricordiamo a tal proposito che l’art 7 della Finanziaria 2000 (Legge 23 Dicembre 1999 n. 488) definiva soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10% “le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”.
L’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 - implicitamente abrogato dall’articolo 3 del Dpr 380/2001 – individua cinque tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.
La Finanziaria 2000 introduceva l’aliquota Iva al 10% per gli interventi di ristrutturazione relativi alle prime quattro categorie - lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Con la Finanziaria 2006 la temporanea riduzione dell’Iva per i suddetti interventi (prorogata sino allo scorso anno) diviene nulla.

Per quanto riguarda la detrazione Irpef, il bonus fiscale è incrementato al 41%. Il limite massimo di spesa sul quale calcolare l’agevolazione è confermato a 48mila euro, da ripartire in dieci anni; fatta eccezione per i contribuenti che hanno compiuto 75 e 80, i quali anni possono accelerare l’utilizzo della detrazione rispettivamente in cinque e tre anni.
Ricordiamo inoltre che, per poter usufruire della detrazione, è necessario che le spese siano pagate tramite bonifico bancario o postale, da cui risulti causale del versamento, codice fiscale del contribuente che richiede l’agevolazione, partita Iva o codice fiscale della ditta beneficiaria del bonifico. (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

szondin@tin.it

LA finanziaria 2000 introduceva l'aliquota iva al 10% solo per la lettera a) e b) della legge 457/78 in quanto le lettere c) e d) erano già al 10%. Pertanto dal 2006 solo per le lettere a)e b) l'IVA dovrebbe passare al 20% restando invariata al 10% per le lettere c)e D).

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