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Sì delle Commissioni di Camera e Senato al TU ambientale

Pareri favorevoli con molte condizioni: no al silenzio-assenso sulla VIA, richiesto un maggiore coinvolgimento degli enti locali

vedi aggiornamento del 04/04/2006
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16/01/2006 - Si è concluso giovedì 12 gennaio l’esame da parte delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato del Testo Unico in materia ambientale.

Sì delle Commissioni di Camera e Senato al TU ambientale

Norme correlate

Direttiva CEE 21/04/ 2004 n. 35

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ..

Legge dello Stato 15/12/ 2004 n. 308

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale ..

Direttiva CEE 03/03/ 1997 n. 97/11/CEE

Modifica della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati ..

Direttiva CEE 20/12/ 1994 n. 94/62/CE

Imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Direttiva CEE 27/06/ 1985 n. 85/337/CEE

Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici ..


Entrambe le Commissioni hanno espresso parere favorevole ma con numerose condizioni ed osservazioni precedute, durante la discussione, da aspre polemiche e proteste da parte degli esponenti dell’opposizione.

La Commissione Ambiente della Camera ha dichiarato di aver prestato particolare attenzione, durante l’esame, alle disposizioni di raccordo fra competenze di amministrazioni centrali, regioni ed enti locali, alla valorizzazione delle agenzie ambientali e al coinvolgimento delle amministrazioni locali.

Con riguardo alla disciplina della VIA, la Commissione ritiene opportuno rivedere la «norma di chiusura» del procedimento: no al silenzio-assenso in favore invece del principio del silenzio-rifiuto, preferibile e più conforme al diritto comunitario. No anche all’esclusione dall'ambito di applicazione della VAS dei piani e programmi connessi alla gestione dei siti ZPS. La Commissione richiede inoltre che sia previsto uno specifico sistema di monitoraggio per la VIA.

La Commissione chiede di chiarire se la mancata pronuncia da parte dell'autorità competente entro il termine previsto equivale ad una esclusione dalla procedura di VIA, ovvero alla necessità di una sottoposizione alla procedura stessa.
Altra condizione riguarda la necessità di informare degli esiti della VIA le autorità e la popolazione, fornendo il relativo piano o programma adottato, una relazione che illustri le ragioni delle scelte fatte, alla luce delle alternative possibili, e le misure di monitoraggio.

Relativamente alla gestione delle acque e alla difesa del suolo, la Commissione ritiene necessario il raccordo con le competenze regionali in materia di governo del territorio e la piena collaborazione fra tutti i livelli di governo nelle funzioni connesse alla difesa del suolo. Anche in questa parte è raccomandata la massima informazione e consultazione pubblica nell’elaborazione e gestione dei piani di gestione dei bacini idrografici.

In merito alla disciplina della gestione dei rifiuti, si ritiene opportuno distinguere tra grandi cantieri e piccoli cantieri per quel che riguarda lo smaltimento di terre e rocce da scavo; si segnala l'opportunità di chiarire alcune definizioni e alcuni riferimenti normativi nonché di esplicitare un riferimento alla facoltà delle province di avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni, anche del sistema delle agenzie ambientali.
Si segnalano, infine, molte disposizioni che potrebbero contrastare con le norme comunitarie.

Riguardo al danno ambientale, la Commissione sottolinea che lo schema di decreto non recepisce l'importante distinzione, fatta dalla direttiva comunitaria di riferimento, fra danno derivante da attività pericolose e danno derivante da qualsiasi altra attività (articolo 3 della direttiva 2004/35/CE), determinando il venir meno della limitazione del principio di responsabilità oggettiva alle sole attività pericolose voluto dal legislatore comunitario e l'incongruenza del recepimento della direttiva.


Anche la Commissione Ambiente del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni.
Molte delle osservazioni sono uguali a quelle formulate dalla Commissione della Camera; particolare attenzione è posta nella verifica della conformità delle disposizioni del decreto alla disciplina comunitaria, in termini di definizioni e di campo di applicazione delle norme.

Il senatore Specchia, relatore sulle parti quarta e sesta dello schema di decreto, invita il Governo a chiarire la disciplina del danno ambientale, con riferimento all’azione del Ministro dell’ambiente per il risarcimento, nonché a mantenere in vigore la regolamentazione delle possibilità di tutela giudiziale da parte delle associazioni di protezione ambientale.

Il senatore Ponzo, relatore sulla parte seconda, ritiene che occorre chiarire rispetto a quale fase progettuale (fase di progetto preliminare o di progetto definitivo o esecutivo) vada attivata la VIA.
Riguardo alla disciplina delle acque, è raccomandata la verifica della conformità alla normativa ambientale e il coinvolgimento delle amministrazioni locali.

L’opposizione ha formulato una proposta di parere contrario evidenziando il mancato rispetto delle procedure previste dalla legge delega in tema di consultazione delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, delle associazioni ambientaliste e per la tutela dei consumatori; inoltre, - osserva -il decreto è stato adottato senza aver acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-città.
Sono evidenziate le violazioni della Costituzione e delle norme comunitarie e viene denunciato il danno arrecato ai principi del diritto ambientale del nostro ordinamento.

In una lettera dell’11 gennaio 2006 inviata della Presidenza del Senato si autorizzano le Commissioni parlamentari a concludere i propri lavori anche in assenza del parere della Conferenza unificata Stato-Regioni.


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