gli approfondimenti tematici di edilportale.com

Tariffa rifiuti rinviata al 1° gennaio 2007

La Finanziaria 2006 rimanda il passaggio da Tarsu a Tia

vedi aggiornamento del 08/06/2006
Letto 3880 volte

26/01/2006 - Nuovo rinvio per il passaggio da Tarsu - Tassa Rifiuti Solidi Urbani (Dlgs 507/1993) a Tia - Tariffa d’Igiene Ambientale (Dlgs 22/1997, noto come decreto Ronchi). L’entrata in vigore della Tia, prevista per il 1° gennaio 2006, è stata rinviata al 1° gennaio 2007 dal comma 134 della Finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266).


La Finanziaria 2004 (Legge 103/03) portava da 4 a 5 anni il periodo entro il quale i Comuni avrebbero dovuto raggiungere una copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti superiore all’85%. La Finanziaria 2005 (Legge 311/04) portava il suddetto termine a sei anni.
La Legge Finanziaria 2006 fa slittare lo stesso termine al 2007. Ciò significa che il sistema tariffario totale del servizio deve essere applicato nel 2007 per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi tra il 55% e l’85%, ovvero superiore all’85%.

Ricordiamo che lo schema di decreto legislativo che dà attuazione alla nuova delega ambientale prevede la cancellazione del decreto legislativo 22/1997 (prorogato innumerevoli volte) – che istituiva la Tia – confermando la Tarsu, sebbene con delle modifiche.
Con quest’ultimo rinvio sembrerebbe dunque che la Tia sia destinata a non diventare mai obbligatoria; questo dal momento che l’entrata in vigore della nuova disciplina in materia ambientale scatterà prima della scadenza della nuova proroga per la tariffa d’igiene ambientale.

In realtà, l’art. 49 commi 1-bis e 16 del Dlgs 22/1997 e l’art. 11 del Dpr 158/1999 già consentono il passaggio dalla Tarsu alla Tia. Diversi Comuni hanno infatti già provveduto a tale passaggio, per quanto per loro non si tratti tuttavia di un’operazione semplice, soprattutto dal punto di vista gestionale.
Lo schema di decreto attuativo della delega ambientale prevede invece, oltre il ritorno alla tassa rifiuti e l’abbandono della tariffa, il passaggio delle competenze dai Comuni alle autorità d’ambito territoriali (Ato). Le Regioni dovrebbero, entro sei mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo, provvedere alla determinazioni degli Ato e comunicarlo alle Province e ai Comuni interessati. Sino alla individuazione del soggetto aggiudicatario della gara indetta dall’Autorità d’Ambito, i Comuni potrebbero continuare a gestire i rifiuti urbani in regime di privativa.

Il provvedimento, suddiviso in sei corposi capitoli, dedica tutta la quarta parte alle "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati".
(riproduzione riservata)
Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Normativa sull'argomento

Inserisci un commento alla news
Clicca qui

Non hai un account Facebook?

I vostri commenti sono preziosi. Condivideteli se pensate possano essere utili per tutti i lettori. Le vostre opinioni e le vostre osservazioni contribuiranno a rendere questa news più precisa e completa.

Speciale LAVORI IN QUOTA sponsored by:

-10%
Demolizioni civili e industriali
DEMOLIZIONI CIVILI E INDUSTRIALI

Prezzo: € 33,00

Offerta: € 29,70

-10%
GUIDA ESSENZIALE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI
GUIDA ESSENZIALE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI

Prezzo: € 44,00

Offerta: € 39,60

LAVORI IN QUOTA
Ultime Novità Normativa

Bozza non ancora in vigore 22/05/2012

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Schema di decreto concernente le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Nazionale Sanitario per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2012, n. 122

Bozza non ancora in vigore 22/05/2012

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Schema di decreto concernente le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Nazionale Sanitario per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni

Bozza non ancora in vigore 15/05/2012 n. 320

Regione Campania - Norme per la legalità e la semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata

Sentenza 14/05/2012 n. 1255

TAR Sicilia sezione staccata di Catania (Sez.IV) - Facoltà di annullamento o di non aggiudicare la gara