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Ascensori: su GU la norma tecnica UNI EN 81-80

In attesa del decreto per le modalità di svolgimento verifiche

vedi aggiornamento del 03/02/2010
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08/02/2006 - È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio scorso la norma tecnica europea UNI EN 81-80 relativa al miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensori.

Norme correlate

Decreto Ministeriale 16/01/ 2006

Ministero delle attività produttive - Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per ..

Decreto Ministeriale 26/10/ 2005

Ministero delle Attività produttive - Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati ..

Decreto Ministeriale 15/09/ 2005

Ministero dell'Interno - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli ..

Direttiva CEE 29/06/ 1995 n. 95/16/CE

Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.


Si tratta di un provvedimento che può essere utilizzato come linea guida per le autorità nazionali nel determinare un proprio programma di implementazione graduale, i proprietari che vogliano adempiere alle proprie responsabilità secondo i regolamenti esistenti, le ditte di manutenzione e gli organismi di verifica per informare i proprietari sul livello di sicurezza dei loro impianti, ed i proprietari che vogliano aggiornare gli ascensori esistenti su base volontaria, qualora non esista alcun regolamento.

La norma definisce, sulla base di una valutazione del rischio, le varie situazioni da considerare pericolose per gli impianti; fornisce indicazioni per il progressivo miglioramento della sicurezza di tutti gli ascensori esistenti, sia per persone che per merci; prevede la verifica di ogni impianto e la conseguente individuazione di adeguate misure di sicurezza; elenca i rischi di livello (alto, medio e basso), nonché le azioni correttive da applicare in fasi diverse per evitare incidenti.

La UNI EN 81-80 si applica a impianti permanenti di ascensori elettrici, a frizione e ad argano agganciato, e ad ascensori idraulici che servono livelli definiti, la cui cabina è destinata al trasporto di persone e cose, che si muove tra guide inclinate non più di 15° rispetto alla verticale.
Non si applica ad ascensori con sistemi di azionamento diversi da quelli definiti nella EN 81-1 oppure nella EN 81-2, ad apparecchi di sollevamento (quali, per esempio, ascensori da miniera, o da cantiere edile e per lavori pubblici, o per navi, apparecchiature di scenotecnica o a caricamento automatico, ecc.), e ad impianti con inclinazione delle guide sulla verticale maggiore di 15°.

Ricordiamo che con il decreto del 26 ottobre 2005 il Ministero delle Attività produttive ha definito i tempi entro cui tutti gli ascensori installati prima del 25 giugno 1999 dovranno essere adeguati alle norme europee, raccolte nella Uni En 80-81: qualora il pericolo risulti “alto”, l’adeguamento dell’impianto dovrà avvenire entro sei mesi dalla avvenuta verifica; da due a quattro anni se il livello di rischio viene dichiarato “medio”; ed infine da quattro a sei anni qualora il rischio sia “basso”.
Per le modalità di svolgimento delle verifiche si deve attendere un ulteriore decreto da parte del Ministero delle Infrastrutture, il cui termine di adozione era fissato entro il 60° giorno dall’entrata in vigore del DM 26 ottobre 2005, e cioè entro il 28 gennaio 2006. È quanto previsto all’art. 2, comma 5, del decreto stesso. La pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della norma tecnica europea UNI EN 81-80 in lingua italiana costituisce il passaggio necessario all’emanazione del decreto che detterà le modalità di svolgimento delle verifiche.

Ricordiamo intanto che il 6 febbraio scorso sono entrate in vigore le nuove norme antincendio per gli ascensori, disciplinate dal Decreto del Ministero dell’Interno del 15 settembre 2005.
Il provvedimento si applica agli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. E prevede che, sugli impianti esistenti, siano realizzati interventi di adeguamento per impedire che i vani trasportino gli eventuali incendi e per renderli sicuri in caso di emergenza.
Il decreto specifica inoltre quando l’adeguamento da realizzare negli edifici sia necessario, e cioè: con l’installazione di nuovi impianti di sollevamento, nel caso di sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di paino, o del locale del macchinario, nel caso di rifacimento dei solai o delle scale dell’edificio, di aumento di altezza dell’edificio o di cambiamento di destinazione d’uso degli ambienti.
Per quel che riguarda invece i nuovi impianti, il decreto detta le norme per la progettazione dei vani ascensore, in riferimento alla direttiva comunitaria 95/16/Ce. (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

Antonio

Salve, abbiamo riportato sul nostro portale www.liftonweb.it il decreto attuativo che che finalemte regolamenta le responsabilità, gli attori coinvolti e i tempi di realizzazione degli interventi imposti dalla EN 81-80. <a href="http://www.liftonweb.it/news_ascensori.asp?INWS=502" target="_blank">www.liftonweb.it/news_ascensori.asp?INWS=502</a> Qui il link al portale degli <a href="http://www.liftonweb.it" target="_blank">ascensori</a> con news e approfondimenti sulla EN 81-80

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