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Risorse idriche e rifiuti: arriva l’Autorità di vigilanza

Istituita dal nuovo Codice dell’ambiente, assicura l’osservanza delle regole, chiede il risarcimento dei danni e irroga sanzioni

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vedi aggiornamento del 07/04/2006

13/03/2006 - Il nuovo Codice dell'ambiente, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 10 febbraio scorso, introduce un’importante novità in materia di controllo sui rifiuti e sulle acque.

Nasce infatti l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, articolata in due sezioni composte rispettivamente da sette e otto membri; il presidente e quattro componenti del Consiglio sono nominati su proposta dei Ministri dell’Ambiente, dell’Economie, della Funzione pubblica e delle Attività produttive; altri quattro sono nominati dalla Conferenza delle regioni e Province autonome. Il presidente e i membri del consiglio dell’Autorità sono nominati dal Capo dello Stato. I componenti saranno scelti tra persone di riconosciuta competenza, resteranno in carica per sette anni e non potranno essere riconfermati.
In fase di prima attuazione, le cariche di Presidenti e membri dell’Autorità saranno ricoperte dai Presidenti e dai componenti degli attuali Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e Osservatorio nazionale sui rifiuti.

L’Autorità ha il compito di assicurare l’osservanza delle regole della concorrenza e trasparenza nelle procedure di affidamento dei servizi; la tutela dei diritti degli utenti e l’integrità delle reti e degli impianti; svolge studi e ricerche sull’evoluzione dei settori e servizi di competenza e definisce i livelli di qualità dei servizi.

Il nuovo organismo ha il potere di ricorrere in via amministrativa e civile contro gli atti, i provvedimenti e i comportamenti che vìolino le norme del Codice ambientale, richiedendo anche il risarcimento del danno.

L’Autorità può richiedere informazioni e documenti ai gestori del settore idrico e dei rifiuti e può irrogare sanzioni amministrative fino a trentamila euro ai soggetti che rifiutino o omettano, senza giustificato motivo, di fornire gli atti richiesti, e fino a sessantamila euro se le informazioni fornite sono false.

Inoltre, comunica alle autorità competenti le violazioni delle norme del Codice, commesse dai gestori, dalle Autorità d’ambito e dai Consorzi di bonifica e irrigazione, e adotta i relativi provvedimenti assicurando tuttavia la continuità dei servizi.


TESTO UNICO AMBIENTE (testo approvato il 10 febbraio 2006)


(riproduzione riservata)

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