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Terre e rocce da scavo non sono più rifiuti

Le sostanze inquinanti presenti devono essere sotto i limiti

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vedi aggiornamento del 18/06/2008

08/03/2006 - Il Testo Unico ambientale recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, apporta una significativa novità in merito alle terre e rocce da scavo.

L’articolo 186 del Codice prevede che questi materiali, anche provenienti da gallerie, insieme ai residui della lavorazione della pietra, destinati a reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, non sono più considerati rifiuti e quindi ed essi non si applica la disciplina propria dei rifiuti.
Sono esclusi da tale disciplina nei casi in cui, anche se contaminati da sostanze inquinanti, siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, nei modi previsti dal progetto sottoposto a VIA, oppure, nel caso in cui non ci sia stata la VIA; nei modi previsti dal progetto approvato dalle autorità competenti.

Altra condizione essenziale è che la concentrazione media di inquinanti presenti nella massa sia inferiore ai limiti previsti da un apposito decreto che sarà emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore del Testo unico. Tale decreto stabilirà anche le modalità di analisi delle concentrazioni.

I suddetti reinterri, riempimenti, rilevati e macinati possono essere realizzati anche in un sito diverso da quello di produzione.

La richiesta di riutilizzo deve essere accompagnata da una dichiarazione che attesti che non verranno usate sostanze inquinanti nell’esecuzione dei lavori e che i materiali da riutilizzare non subiranno trasformazioni preliminari.

Infine, il comma 8 prevede che, nel caso in cui il materiale di scavo non sia immediatamente riutilizzato, dovrà essere indicato il sito di deposito, il quantitativo e la tipologia. Il riutilizzo dovrà avvenire entro sei mesi dal deposito, salvo proroga motivata.

(riproduzione riservata)

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