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In vigore da domani il nuovo Codice ambiente

Pronto il modello per l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali; il Mud non va più presentato

vedi aggiornamento del 22/05/2006
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28/04/2006 - Entra in vigore il 29 aprile il DLgs 152/2006 che modifica gran parte della disciplina in materia ambientale.


Tra le numerose novità troviamo l’obbligo di iscrizione al nuovo “Albo nazionale gestori ambientali” – che sostituisce l’Albo nazionale gestori rifiuti – a carico delle imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità non superiori a 30 chilogrammi al giorno o 30 litri al giorno.

L’obbligo è previsto dall'articolo 212, comma 8 del nuovo Codice e costituisce l’esecuzione della sentenza C-270-03 del 9 giugno 2005 con la quale la Corte di Giustizia europea ha condannato l’Italia per non aver previsto un regime autorizzatorio per chi produce e trasporta rifiuti pericolosi e non.

Per iscriversi all’Albo sarà sufficiente presentare una richiesta scritta pagare un diritto annuale di 50 euro. Le imprese che si iscrivono non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie previste per l’iscrizione ordinaria; a dimostrare il requisito di capacità finanziaria e idoneità tecnica né a nominare un responsabile tecnico.

Il modello di comunicazione è stato reso noto dal Comitato nazionale dell’Albo mediante la Delibera n. 1 del 26 aprile 2006, che contiene anche indicazioni per l'applicazione uniforme delle disposizioni su tutto il territorio nazionale. Un successivo decreto ministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, definirà le modalità organizzative dell’Albo. Fino a quel momento valgono le previdenti disposizioni.

La nuova disciplina abroga il decreto legislativo 22/1997 (Ronchi); di conseguenza decade l’obbligo della dichiarazione annuale per le imprese e gli enti che producono solo rifiuti non pericolosi. La scadenza per la presentazione del Mud era fissata al 30 aprile (che slitta al 2 maggio) ma il nuovo codice entra in vigore il 29 aprile, esonerando di fatto le imprese dal suddetto obbligo.

In particolare, l’esenzione riguarda i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali e industriali; i produttori di rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti; i produttori di fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e dall’abbattimento dei fumi. (riproduzione riservata)
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