20/04/2006 - Nella seduta dell’8 marzo scorso, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha emanato la Determinazione n. 1 del 2006, al fine di fornire chiarimenti sull’applicabilità di alcuni articoli del Codice deontologico alla luce dei principi comunitari di libera concorrenza.
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glauco
Per chiarezza della legge. Ho dubbi sulla legittimità del potere del Consiglio Nazionale di emanare -nell’esercizio delle proprie attribuzioni di regolamentazione- le disposizione deontologiche. Tale assunto, come si legge nella determinazione troverebbe sostegno sull’art. 5 della Legge (?) (forse RD) 24 (?) (forse 23), giugno 1923 n.1395 (*) e negli artt. 37,43 e 45 del r.d. 23.ottobre 1925 n.2537(**) Dalla lettura delle norme suddette sembrerebbe che tale potere sia conferito per legge non tanto al CNA ,quanto invece agli Ordini provinciali. Il lodevole impegno da parte del CNA , di elaborare , formalizzare e pubblicizzare corpi normativi deontologici o codici di etica, è stata ritenuta di dubbia legittimità da parte di autorevoli studiosi (Giancarlo Modenesi-La Professione di Ingegnere-Editric CLUEB Bologna) in quanto , tale organismo è dotato del potere di regolamentare soltanto il proprio funzionamento interno e non anche , sempre in via regolamentare , quello di vincolare il comportamento degli iscritti .Sempre secondo la dottrina, sembrerebbe assurdo e inammissibile che il solo Consiglio Nazionale, organismo investito di una funzione giurisdizionale proprio in materia deontologica, possa avere riconosciuto un potere normativo nella stessa materia.
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