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Dal CNAPPC chiarimenti su principi deontologici

Determinazione su norme relative all'informativa e alla pubblicità

vedi aggiornamento del 28/12/2006
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20/04/2006 - Nella seduta dell’8 marzo scorso, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha emanato la Determinazione n. 1 del 2006, al fine di fornire chiarimenti sull’applicabilità di alcuni articoli del Codice deontologico alla luce dei principi comunitari di libera concorrenza.


Nel 2003 il Codice è stato oggetto di revisione; nel 2006 sono state riviste in particolare le norme sull’informativa e sulla pubblicità (artt. 35, 35 bis e 35 ter).

La revisione si è resa necessaria per conciliare i principi deontologici con le regole sulla concorrenza derivanti dalla normativa comunitaria.

Il Consiglio Nazionale segnala quindi che i suddetti articoli del Codice sono di immediata applicazione e che, nelle more della revisione del Codice, le modalità di applicazione degli altri articoli sono affidate agli Ordini territoriali.

Gli articoli riguardano l’informativa sull’attività professionale rivolta al cliente, la pubblicità destinata a soggetti indefiniti o a clienti già acquisiti, nonché i relativi limiti. (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

glauco

Per chiarezza della legge. Ho dubbi sulla legittimità del potere del Consiglio Nazionale di emanare -nell’esercizio delle proprie attribuzioni di regolamentazione- le disposizione deontologiche. Tale assunto, come si legge nella determinazione troverebbe sostegno sull’art. 5 della Legge (?) (forse RD) 24 (?) (forse 23), giugno 1923 n.1395 (*) e negli artt. 37,43 e 45 del r.d. 23.ottobre 1925 n.2537(**) Dalla lettura delle norme suddette sembrerebbe che tale potere sia conferito per legge non tanto al CNA ,quanto invece agli Ordini provinciali. Il lodevole impegno da parte del CNA , di elaborare , formalizzare e pubblicizzare corpi normativi deontologici o codici di etica, è stata ritenuta di dubbia legittimità da parte di autorevoli studiosi (Giancarlo Modenesi-La Professione di Ingegnere-Editric CLUEB Bologna) in quanto , tale organismo è dotato del potere di regolamentare soltanto il proprio funzionamento interno e non anche , sempre in via regolamentare , quello di vincolare il comportamento degli iscritti .Sempre secondo la dottrina, sembrerebbe assurdo e inammissibile che il solo Consiglio Nazionale, organismo investito di una funzione giurisdizionale proprio in materia deontologica, possa avere riconosciuto un potere normativo nella stessa materia.

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