Codice Ambiente, dalla Corte Costituzionale no alla sospensiva
Negato per mancanza di argomentazioni il provvedimento di sospensione richiesto dall’Emilia Romagna
26/06/2006 - Con l’ordinanza 245/2006, la Corte Costituzionale ha rigettato la richiesta di sospensiva del Codice dell’Ambiente presentata dalla Regione Emilia Romagna.
Il ricorso riguardava diversi articoli del Dlgs 152/2006, in particolare gli artt. 63 e 64 che hanno soppresso dal 30 aprile 2006 le Autorità di Bacino previste dalla legge 183/1989, sostituendole con le Autorità di bacino distrettuale, non ancora operative, determinando così un vuoto normativo.
Contestati anche gli artt. 181 e 183 che consentono la stipula di accordi di programma per la definizione dei metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime secondarie; l’art. 214 che ammette lo strumento dell'accordo per le procedure semplificate di smaltimento di rifiuti; l'art. 186 che dispone che le terre e rocce da scavo destinate al utilizzo per reinterri non costituiscono rifiuti, prevedendo di fatto una deroga al di fuori del quadro normativo europeo.
Ricorso anche contro l'art. 189 il quale, esonerando dall’obbligo di comunicazione i rifiuti non pericolosi, determina una perdita di informazioni in ordine a molteplici categorie di rifiuti; disapprovato anche l'art. 101 che, assimilando alle acque reflue domestiche gli scarichi derivanti dalle imprese agricole, introduce il concetto elastico di “materia prevalente”, e quindi un criterio meno rigoroso, lesivo del livello di tutela delle acque.
L’Emilia Romagna richiedeva quindi la sospensione dell'esecuzione delle norme impugnate, prospettando il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico e all'ordinamento giuridico della Repubblica, e il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini.
La Consulta ha negato l’istanza di sospensione spiegando che la ricorrente, nel sollecitare la sospensione, ha “prospettato in maniera sostanzialmente assertiva la sussistenza dei relativi presupposti, omettendo di svolgere argomenti in grado di indurre questa Corte ad eventualmente adottare, d'ufficio, i provvedimenti di sospensione”. (riproduzione riservata)
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