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Sicurezza impianti: al via nuova proroga

Slitta al 1° gennaio 2007 l’entrata in vigore delle nuove disposizioni

vedi aggiornamento del 30/01/2008
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06/07/2006 - Ancora sei mesi di tempo per l’entrata in vigore delle nuove norme per la sicurezza degli impianti. La sospensione sarà operativa sino all’emanazione di un decreto interministeriale Attività produttive – Ambiente; e comunque non successiva al 1° gennaio 2007.


Ricordiamo che la messa in regola degli edifici relativa alla sicurezza degli impianti è prevista dal capo V, parte II del testo unico edilizia (DPR 380/2001). L’ennesimo rinvio della norma - già prorogata di dodici mesi a luglio dello scorso un anno da un emendamento contenuto nel disegno di legge per la conversione del Dl 86/2005 – è disposto dall’art. 1-quarter del Dl n. 173 del 12 maggio 2006, approvato al Senato il 28 giugno scorso:

“Art. 1-quater. - (Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo) – 1. Il termine previsto dall’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, è prorogato fino all’attuazione dell’articolo 11- quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1º gennaio 2007”.

Nel frattempo Assistal - associazione nazionale Costruttori di Impianti – ha già approntato alcune proposte per modificare le nuove disposizioni.

Sono esclusi dal campo di applicazione della 46/90 gli impianti alimentati con depositi Gpl e quelli di autoproduzione di energia elettrica. Rientrano invece quelli relativi a edifici pubblici e privati, indipendentemente dalla destinazione d’uso.
Assistal propone l’estensione del campo di applicazione delle nuove disposizioni di sicurezza alle suddette categorie, nonché agli impianti d’automazione per porte e cancelli, alla luce della attuale assenza per questi ultimi di controlli obbligatori.

Secondo le nuove norme, il committente non è più obbligato a presentare il progetto qualora richieda, prima dell’inizio dei lavori, il collaudo dell’impianto. I costruttori di impianti ritengono tale disposizione rischiosa ai fini dell’accertamento della sicurezza dell’impianto.

Tra le novità, ricordiamo anche l’attivazione dell’albo degli installatori presso la Camera di Commercio della provincia di residenza, prevista dall’articolo 109, comma 2 del testo unico dell’edilizia.
I costruttori di impianti auspicano la cancellazione di quest’ultima disposizione. Si tratterebbe a loro avviso di un ulteriore ed inutile filtro, dal momento che le imprese hanno già un responsabile tecnico la cui abilitazione è prevista dalla 46/1990.

Nessun chiarimento giunge invece in merito all’adeguamento spettante agli impianti funzionanti prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. E nessuna precisazione nemmeno sullo schema di impianto, cioè sulla descrizione dell’opera eseguita, legata alla dichiarazione di conformità della stessa.
Per quanto riguarda ques’ultima, viene abrogato l’obbligo di presentazione presso la Camera di Commercio. La dichiarazione di conformità dovrà essere consegnata soltanto allo Sportello unico del Comune. Disposizione che incontra il consenso di Assistal, in quanto consentirebbe una semplificazione burocratica, nonché la possibilità di usufruire di un unico punto di archiviazione della documentazione.

La speranza degli operatori del settore è che si possa approfittare di questo ulteriore slittamento per disporre eventuali modifiche. (riproduzione riservata)
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