Tale parere è tuttavia subordinato all’accoglimento delle proposte di modifica.
Relativamente alla disciplina della tutela delle acque, gli enti locali chiedono:
- che sia ripristinata la previgente nozione di scarico (articolo 74, comma 1, lettera ff));
- che sia fatta salva (art. 96) la diversa disciplina regionale, per non cancellare le regole esistenti;
- di restituire al Piano regionale di tutela delle acque (art. 121, comma 1) la forza di strumento di tutela.
Sul fronte delle norme in materia di rifiuti e bonifiche, si chiede:
- di riscrivere l’art. 183 sulla nozione di rifiuto, oggetto di deferimento alla Corte di Giustizia europea;
- di ripristinare l’obbligo del MUD (art. 189) per tutte le tipologie di rifiuti;
- il congelamento dell’art. 195, comma 2, lett. e) che consente di assimilare i rifiuti speciali agli urbani solo nell’ambito di determinate superfici;
- la riscrittura di alcune norme sull’analisi del rischio, propedeutica alla bonifica dei siti;
- la sospensione dell’art. 271 e degli allegati 1 e 5, che fanno riferimento, per le emissioni in atmosfera, ai valori limite del 1988 per gli impianti già autorizzati.
Soddisfatto per il parere favorevole, il Ministro dell'Ambiente, Pecoraro Scanio, ha spiegato che il Codice “era in realtà contro l'ambiente. Si lavora per ricucire i rapporti con le Regioni, le Province, i Comuni e gli enti locali che il governo, in materia ambientale, aveva lacerato in modo devastante".
L’esame dello schema di decreto legislativo prosegue intanto in Commissione Bilancio della Camera. La relazione introduttiva - illustrata nella seduta di mercoledì scorso - riferisce che già nella primissima fase di attuazione del Codice è emersa la necessità di apportarvi modifiche per evitare violazioni e pericoli derivanti dall'errato o non completo recepimento della normativa comunitaria, con particolare riferimento ai rifiuti e alle acque.
Già le norme relative ai rottami ferrosi e quelle riguardanti terre e rocce da scavo sono state contestate dalla Commissione Europea
La relazione evidenzia, inoltre, che, nonostante la soppressione delle Autorità di bacino dal 30 aprile 2006, le nuove Autorità non sono state ancora rese operanti; è necessaria quindi una norma transitoria per evitare incertezze. (riproduzione riservata)
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