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Manovra-bis: rivoluzionato regime Iva su immobili

Esenzione su affitti, locazione e cessione di fabbricati

vedi aggiornamento del 23/10/2008
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10/07/2006 - Il decreto Bersani introduce rivoluzionarie novità sul regime Iva dei fabbricati, sia per la locazione che per la vendita. La nuova disciplina è contenuta nell’art. 35, comma 8 del provvedimento (Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223).


“Tutti i trasferimenti immobiliari – si legge nel documento diffuso dal Governo per chiarire i diversi punti del provvedimento - saranno sottoposti ad imposta di registro, e quindi esentati dal regime Iva, salvo i fabbricati ceduti dai costruttori ed ultimati da meno di 5 anni”.

L’unico atto sottoposto a Iva sarà pertanto la prima vendita dell’immobile ad opera del costruttore, salvo che non siano trascorsi cinque anni dall’ultimazione del fabbricato. Obiettivo della modifica al regime Iva è combattere frodi e attività speculative indebite. In tal modo l’Iva assolta a monte dalle società immobiliari non è infatti più detraibile.

Per quanto riguarda la locazione, l’esenzione interessa sia i fabbricati abitativi che quelli strumentali che, prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto, erano soggette ad un diverso regime Iva.

Per quanto riguarda invece la vendita degli immobili, il decreto Bersani modifica il punto 8 bis dell’articolo 10 del Dpr 633/72.
Prima dell’entrata in vigore del DL 223/2006, l’esenzione da Iva era stabilita nella vendita dei soli fabbricati abitativi ceduti dalle imprese di gestione immobiliare e dalle imprese che ne erano in possesso a titolo di patrimonio. Erano invece soggette a Iva le cessioni di fabbricati strumentali, e le vendite di fabbricati abitativi ceduti dalle imprese di costruzione che avevano effettuato gli interventi di recupero; o ancora i fabbricati ceduti dalle imprese aventi per oggetto principale l’attività di rivendita degli stessi.
Con la manovra-bis l’unico caso in cui l’immobile è soggetto a Iva riguarda le vendite di fabbricati, abitativi e strumentali, effettuate entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero da parte delle imprese costruttrici titolari della licenza edilizia o del permesso a costruire. (riproduzione riservata)
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