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Restauro, la competenza è degli architetti

Consiglio di Stato: è valida la norma del 1925 sulla ripartizione delle competenze tra architetto e ingegnere

vedi aggiornamento del 14/09/2009
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18/09/2006 - Sui progetti di restauro la competenza è esclusivamente degli architetti. A stabilirlo è la sentenza n. 5239/06 del Consiglio di Stato che conferma la precedente pronuncia del Tar Toscana respingendo il ricorso di un ingegnere civile il cui progetto di restauro non era stato accettato dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici perchè “redatto da un tecnico non abilitato, in quanto non iscritto all’albo degli architetti”.


L’ingegnere, in sede di giudizio, ha osservato che l’art. 52 R.D. 22 ottobre 1925, n. 2537, secondo cui “le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364 per l’antichità e belle arti, sono di spettanza della professione di architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere”, deve ritenersi abrogato dalle successive disposizioni in materia.

Ha sostenuto inoltre che la direttiva comunitaria 384/1985 sul riconoscimento dei titoli, prevede l'abilitazione alla professione di architetto, all'interno della Comunità europea, per tutti gli ingegneri civili laureati prima dell'entrata in vigore della direttiva.

I giudici di Palazzo Spada hanno risposto che “la Direttiva 85/384 non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione di architetto, né di definire la natura delle attività svolte da chi esercita tale professione”, ma ha ad oggetto solamente il reciproco riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei titoli di studio.

La direttiva quindi non impone allo Stato membro di porre le lauree in architettura e in ingegneria civile in perfetta parità per quanto riguarda l’accesso alla professione di architetto in Italia; “né tantomeno può essere di ostacolo ad una normativa nazionale che riservi ai soli architetti i lavori riguardanti gli immobili d’interesse storico-artistico sottoposti a vincolo”.

I giudici hanno quindi concluso che la ripartizione delle competenze professionali tra architetto e ingegnere, come delineata nell’art. 52, R.D. 2537/1925, non è venuta meno per effetto della normativa successiva che ha innovato la disciplina per il conseguimento del titolo di architetto e di ingegnere.

Il CdS ha quindi respinto il ricorso dell’ingegnere. (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

Silvia

Sempre tante chiacchiere senza risultati.Se e' appurato che il restauro e' competenza degli Architetti perche' non si fa un DL in tal senso, per fugare ogni dubbio?

Francesco Paolo

Continuo a leggere il susseguirsi, delle altalenanti sentenze dei vari organismi giurisidizionali inerenti le competenze professionali di ingegneri e architetti. Intanto mentre, i giudici continuano a proferire pereri a giorni alterni secondo "legittime" interpretazioni normative gli ambiti della professione dell'architetto vengono giornalmente ridotte, non ultimo anche da quanto riportato sulla determina dell'Autorità dei LL.PP. riguardo alla competenza professionale dell'architetto a frimare i calcoli strutturali. Ritengo che tutto quanto riguarda il processo edificatorio del manufatto edilizio sia, competenza dell'architetto sia per quanto riguarda la configurazione architettonica del manufatto stesso sia la sua formazione strutturale e con essa il relativo calcolo. Per quanto tempo ancora dovremmo assitere al silenzio del Consiglio Nazionale degli Architetti per un chiarimento finale sulla materia? Inoltre, desidero porre anche un quesito: un ingegnere può progettare una revisione di un PRG di un'area interamente vincolata dal Codice dei BB.CC.

Renzo Marrucci

Non è solo ancora valida la normativa del 1925 Il decreto che formula la ripartizione delle competenze tra ingegnere ed architetto andrebbe rivisitato e aggiornato, alla luce delle problematiche odierne e andrebbero messe, in condizioni tutte le Soprintendenze e gli Uffici tecnici di Comuni Province e Regioni, di formulare la stessa attenzione ai ruoli e alla tutela della norma. Si vedono troppi D.L. sui beni vincolati lasciati correre in una grave dispersione di professionalità. Dovrebbero essere gli italiani stessi a insegnare all' Europa come gestire le competenze professionali a livello dei beni architettonici, paesaggistici e sui centri storici, ma ciò non avviene proprio per mancanza di valide iniziative culturali e attività, che invece sono in qualche modo sempre convenzionalmente represse... in modo stantio e miope. La scarsa considerazione in cui vive la cultura in Italia, arroccata nei formalismi tipici di burocrazia tronfia e incapace, fa sì che non avvenga mai una seria ripresa e un adeguamento responsabile alle attese e alle esigenze di un paese moderno e vitale come il nostro. Il ritardo del nostro paese sulla ricerca e sulla cultura architettonica e artistica è bene espresso da un ministero dei Beni Culturali che non riesce a liberarsi dalla pastoia mentale e antistorica di una democrazia ipocrita, che non riesce a rispondere alle attese ma in qualche modo le frena, le invischia nella burocrazia e nella trita e vecchia idea di un’ azione burocratica, che contribuisce allo stato confusionale in cui vive la professione dell'architetto oggi... ...

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