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Ponteggi, dal Ministero indicazioni sulla sicurezza

In una circolare chiarimenti sui contenuti minimi del PiMUS

vedi aggiornamento del 09/03/2007
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19/09/2006 - Con la circolare n. 25 del 13 settembre scorso, il Ministero del Lavoro ha chiarito le regole per la sicurezza dei ponteggi e, in particolare, i contenuti minimi del Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.).


Il riferimento normativo è l’art. 36-quater del Dlgs. n. 626/94, così come introdotto dal Dlgs. n. 235/03, che fissa gli obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi.

Il datore di lavoro - si legge nel suddetto articolo - provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

La circolare, elaborata dal Ministero col parere conforme del Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A., riporta in allegato i contenuti minimi del PiMUS e fornisce indicazioni su:

- piano di applicazione generalizzata del ponteggio;
- istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio;
- regole da applicare durante l'uso del ponteggio.

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