La novità è stata introdotta dall’articolo 35, comma 5, del decreto Bersani 223/2006, convertito dalla legge 248/2006, che ha esteso al settore edile l’obbligo per i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili, di versare direttamente l’Iva all'erario.
Lo scopo della norma è quello di arginare l’evasione nel settore edile, in cui capita spesso che il subappaltatore non versi l’Iva addebitata all’appaltatore.
Con questo meccanismo le prestazioni rese dal subappaltatore verranno fatturate senza addebito d'imposta; sarà l’appaltatore ad integrare tali fatture con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, annotando poi le stesse sia nel registro delle fatture (art. 23), sia nel registro degli acquisti, (art. 25 del Dpr 633/1972).
La nuova norma riguarderà non solo i contratti di subappalto per l’esecuzione degli interventi edilizi, ma anche quelli relativi al personale che esegue tali lavori. In questo modo l’appaltatore sarà responsabile dei versamenti Iva e del versamento dei contributi del subappaltatore. (riproduzione riservata)
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