Sistemi di drenaggio

Iva su locazioni e cessioni di immobili

Il ddl Finanziaria cancella alcune novità introdotte dal decreto Bersani

vedi aggiornamento del 03/11/2008
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16/11/2006 - Ritorno al passato per il regime fiscale da applicare alle locazioni e le cessioni di abitazioni effettuate in attuazione di piani di edilizia convenzionata.


Un emendamento del Governo al Disegno di Legge Finanziaria 2007 approvato dalla Camera alcuni giorni fa, dispone l'assoggettamento ad IVA delle locazioni e dei trasferimenti di immobili abitativi effettuati nell’ambito di piani di edilizia convenzionata.

A cambiare le regole era stato, qualche mese fa, il decreto Bersani (DL 223/2006 convertito con la legge 248/2006) che, modificando l’art. 10, comma 1, n. 8 e 8-bis del DPR 633/1972 (Testo Unico dell’IVA), disponeva l’esenzione da Iva, e l’applicazione dell’imposta di registro, dei trasferimenti di fabbricati abitativi o loro porzioni - ad eccezione delle cessioni di immobili ad uso abitativo e strumentale effettuate da imprese costruttrici o da imprese che eseguono lavori di ristrutturazione (soggetti passivi di imposta) nei confronti di qualsiasi acquirente - purché ciò avvenga entro quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell’immobile. Se si tratta di cessione di immobili abitativi l’Iva sarà pari al 4% in presenza di requisito “prima casa”, e al 10% negli altri casi. Approfondisci

Questo regime è risultato però penalizzante per quelle imprese che operano in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata e che devono obbligatoriamente locare gli immobili, per un periodo superiore a quattro anni, prima di poterli vendere.

Per correggere tale anomalia, la Finanziaria disporrà l’assoggettamento ad IVA per le locazioni di abitazioni effettuate nell’ambito di piani di edilizia convenzionata da parte delle imprese costruttrici o che vi hanno eseguito interventi di ristrutturazione entro 4 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento, e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a 4 anni.

Saranno assoggettate ad Iva anche le cessioni di fabbricati abitativi, effettuate da imprese costruttrici o che vi hanno eseguito interventi di ristrutturazione, anche oltre 4 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento, e a condizione che entro 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori le abitazioni siano state locate per un periodo non inferiore a 4 anni, in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata.

Per “piani di edilizia residenziale convenzionata” si intendono quelli di cui agli artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001. (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

Andreini

una sas nel 2004 ha stipulato contratto ultraventennale di affitto di una villa unifamiliare con obbligo di ristrutturazione in 9 appartamenti da cedere in affitto per vacanze, gli affitti sono esenti da iva?, preciso che per i lavori di ristrutturazione non mè stata recuperata iva sui costi e, a detta del profesionista, per il pro-rata non dobbiamo recuperare l'iva nè la dobbiamo appliocare sulle fatture di locazione estiva perchè esente, è corretto ? se si, quale è la legge a cui facciamo riferimento ? la guardia di finanza è di parere contrario. Grazie per la risposta Andreini

Simonetta

Una Società srl non edificatrice vende un immobile strumentale che regime di IVA deve applicare, tenendo conto che la società è entrata in possesso dell'immobile solo nel 2005?

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