Minimi tariffari, sui lavori pubblici resistono

La Corte Costituzionale chiarisce la situazione del dopo-Bersani

vedi aggiornamento del 19/07/2007
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03/11/2006 - Con l’Ordinanza n. 352 del 30 ottobre scorso, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulle tariffe professionali dei progettisti.


La questione parte dal decreto del 4 aprile 2001 che ha aggiornato gli onorari per le attività di progettazione previste dall'art. 17, comma 14-bis, della legge 109/1994 (Legge quadro in materia di lavori pubblici); il suddetto decreto è stato poi annullato dal Tar Lazio (sent. 6552 del 23 luglio 2002) perché adottato senza il coinvolgimento di tutte le professioni interessate.

Successivamente, la legge 166 del 1° agosto 2002 ha introdotto, nel citato art. 17 della legge 109/1994, il comma 12-ter in forza del quale, fino alla rideterminazione delle tariffe, da parte del Ministro della giustizia, continuava ad applicarsi il decreto ministeriale del 2001.

Questa situazione ha dato vita ad un lungo contenzioso tra amministrazioni pubbliche e Ordini delle professioni tecniche.

Il recente decreto Bersani (DL 223/2006 convertito nella legge 248/2006) ha abrogato, con l’art. 2, comma 1, l’obbligatorietà dei minimi tariffari: secondo i giudici della Consulta però, tale abrogazione ha valore solo a partire dalla data di entrata in vigore del DL 223/2006 e non incide quindi sull’aumento delle tariffe del 2001. (riproduzione riservata)
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