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Ricorso “conto energia”: le motivazioni della sentenza

Il Tar Lombardia boccia l’effetto retroattivo del DM 06/02/2006

vedi aggiornamento del 04/02/2009
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05/12/2006 - Ad ottobre scorso il Tar della Lombardia accoglieva il ricorso promosso dai cittadini contro lo Stato per lo sviluppo delle energie alternative, pulite e rinnovabili. Il motivo del ricorso risiede nelle “modifiche peggiorative” che il decreto ministeriale 06/02/2006 avrebbe recato al Decreto 28 luglio 2005, che ha introdotto in Italia il cosiddetto “conto energia”. Questa la contestazione al nuovo provvedimento da parte di 15 soggetti, tra imprenditori e privati, che hanno deciso di fare ricorso al Tar della Lombardia per ottenerne l’annullamento.


Accogliendo il ricorso, il Tar della Lombardia dichiara inammissibile l'articolo 8 comma 1 del DM 6.2.2006 che non applica l’aggiornamento Istat delle tariffe incentivanti a domande già presentate da oltre 9000 persone.

“Se il testo originario dell’art. 6.6, nel prevedere l’adeguamento Istat – si legge nella sentenza - rinviava sic et simpliciter alle tariffe di cui agli articoli 5 e 6, senza introdurre alcune differenziazione fra le stesse, il testo attuale si occupa solo dell’adeguamento delle tariffe di cui alla lettera b) degli articolo 5 e 6, cioè alle tariffe degli impianti la cui domanda è successiva al 2006, mentre nessuna menzione è fatta alle tariffe di cui alla lettera a), fra le quali quelle relative agli impianti degli esponenti, le quali, pertanto, non godono più di alcun indice di adeguamento”.

“Il testo primigenio dell’art. 6.6 non distingueva in nessun modo fra impianti realizzati anteriormente e successivamente al 2006, richiamando integralmente l’art. 5, comma 2 e l’art. 6, commi 2 e 3 del decreto stesso (compresi, quindi, gli impianti della lettera a).

“Per effetto del combinato disposto degli art. 4.1 e 8.1 del DM 06/02/2006, l’adeguamento è stato di fatto abolito, con effetto retroattivo, per gli impianti le cui domande sono state presentate negli anni 2005 e 2006; impianti che, come risulta per molti degli attuali ricorrenti, sono peraltro già stati addirittura autorizzati”.

Per effetto dell’abolizione dell’adeguamento Istat, le tariffe nominalmente costanti finirebbero per subire una sostanziale diminuzione del loro effettivo valore nel corso del tempo, per effetto dei fenomeni inflazionistici. In tal modo, il sistema configurato dal decreto impugnato realizza un risultato che appare illogico: pur non variando formalmente le tariffe, le abbandona all’erosione del fenomeno inflazionistico senza alcun correttivo, “con il rischio di una vera falcidia del valore incentivante in un arco di tempo inferiore a quello normalmente occorrente all’ammortamento degli impianti e quindi alla ratio normativa”. (riproduzione riservata)
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