L’evasore della tassa sulle gare escluso dalla gara
Per il Tar di Palermo non vale neanche il pagamento in ritardo
05/01/2007 - È legittima l’esclusione da una gara d'appalto del concorrente che non ha pagato il contributo all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici. Anche se la tassa non è esplicitamente citata nel bando ed è stata pagata in ritardo.
Il caso riguarda una gara per l’affidamento di lavori relativi alla rete fognante, vinta da una impresa che non aveva però provveduto a versare il contributo di 20,00 euro all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici previsto, a pena di esclusione, dall’art. 1, comma 67 legge 23.12.2005, n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006) e dalla delibera dell’Autorità stessa del 26 gennaio 2006.
Una delle imprese non vincitrici - l’unica ad aver pagato la tassa - ha quindi presentato ricorso chiedendo l’esclusione delle concorrenti e l’aggiudicazione della gara a proprio favore.
Il Tar ha accolto il ricorso affermando che la norma che istituisce il contributo è chiara nel definire che l’inadempimento causa l’esclusione dalla gara. Né un’eventuale omissione – continuano i giudici - appare sanabile a posteriori, come invece sostenuto dalla controparte, sia a causa dell’estrema chiarezza della norma che qualifica l’adempimento come condizione di ammissibilità dell’offerta, sia per la necessità del rispetto della par condicio dei partecipanti.
Ricordiamo che la tassa sulle gare, istituita con la delibera dell’Authority del 26 gennaio 2006, è in vigore dal 20 febbraio 2006. Recentemente è stata formulata dalla stessa Authority la proposta di estendere la tassa anche alle gare per servizi e forniture e di esentare quelle sotto i 150 mila euro. La proposta è ora all’esame della presidenza del Consiglio e del Ministero dell’Economia. (riproduzione riservata)
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