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Subappalti in edilizia: debutta il “reverse charge”

Dal 1° gennaio i prestatori dei servizi emettono fattura senza Iva, che viene pagata poi dal committente

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vedi aggiornamento del 18/04/2008

03/01/2007 - È in vigore dal 1° gennaio scorso il sistema dell’inversione contabile nel settore dell’edilizia, introdotto dal comma 44 della legge finanziaria per il 2007. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 37/E del 29 dicembre, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del nuovo sistema contabile.

Modificando il comma 6 dell’art. 17 del Dpr 633/1972, il meccanismo del “reverse charge” è stato esteso alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili.
Il destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto ad IVA, è obbligato ad assolvere l’imposta, al posto del cedente o del prestatore, in deroga al principio generale secondo cui debitore d’imposta nei confronti dell’erario, ai fini IVA, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi.

I prestatori dei servizi sono tenuti, quindi, ad emettere fattura senza addebito d'imposta; sarà il committente ad integrare poi la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e ad annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi.

Per individuare le prestazioni alle quali applicare il sistema del reverse-charge occorre fare riferimento alla sezione “Costruzioni” della classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004), consultabile sul sito www.agenziaentrate.it.

Ai fini dell’applicazione del reverse-charge, i servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto di appalto ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d’opera.

L’Agenzia precisa che restano escluse dal reverse-charge le prestazioni d’opera intellettuale, rese da professionisti (prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri, etc.). Devono ritenersi, inoltre, escluse dal reverse-charge le forniture di beni con posa in opera poiché tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini IVA costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.

Ricordiamo che questa disposizione è stata introdotta dal decreto Bersani (DL 223/2006) e sarebbe dovuta entrare in vigore il 12 ottobre dello scorso anno; successivamente una nota dell’Agenzia delle Entrate lo ha bloccato spiegando che sarebbe stata la legge di conversione del DL n. 262 del 3 ottobre 2006 a stabilire la data di entrata in vigore. Così non è stato, e la data di entrata in vigore è quella della Finanziaria 2007.

(riproduzione riservata)

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5 Commenti

daniela | una domanda

martedì 6 febbraio 2007 - 10.05

io impresa edile che ha preso un lavoro da una ditta immobiliare ( quindi io sono applatatore principale ) devo inviare qualche documento al mio committente per l'applicazione iva oppure fa fede il contratto?

GIULIANA | REVERSE CHARGE

venerdì 19 gennaio 2007 - 19.13

MA I SUBAPPALTATORI DEI SUBAPPALTATORI FATTURANO ANCHE LORO SENZA IVA? ES. TIZIO APPALTATORE SUBAPPALTA A CAIO E CAIO SUBAPPALTA A SEMPRONIO: CAIO APPLICA IL REVERSE CHARGE E SEMPRONIO NEI CONFRONTI DI CAIO COME FATTURA?

paolo | domanda

venerdì 19 gennaio 2007 - 08.47

leggendo la circolare nr. 37/E ho capito che il reverse-charge va applicato nel caso di sola prestazione di manodopera e non di fornitura e posa di materiale, anche se in subbappalto, e' esatto?

monica | giorgio non hai capito!!

martedì 9 gennaio 2007 - 18.16

giorgio non hai capito niente!! intanto l'iva non la si fattura più solo nel caso in cui il destinatario della fattura sia un appaltatore, cioè una persona o azienda che ha preso un appalto!!! cioè una persona con p.iva! non tirare in ballo il classico cittadino poverino che non centra nulla!! e per la cronaca è sempre e da sempre che il consumatore finale che si accolla l'iva! W gli artigiani!!! ciao!!!

Giorgio | Era ora!!!

domenica 7 gennaio 2007 - 17.16

Sì intendo dire che se il sistema di fatturazione deve o doveva continuare ad essere, il classico "ricatto", che l'artigiano utilizzava verso il cittadino per evitare di emettere fatture con il ricarico del 20% di Iva e di cui il cittadino non avrebbe mai saputo che farne, potrebbe essere la volta buona che tutti i cittadini "pretendano" una fattura a fronte di una prestazione che altrimenti sarebbe finita nel classico "nero" che il 99% degli artigiani utilizzano nel pronto cash con gli utenti. Chi poi viene a dirmi che nelle indagini di settore dove si dovrebbe andare ad individuare le sacche di evasione fiscale, va a finire che i maggiori evasori sono sempre gli insegnanti che per qualche decina di Euro di ripetizioni ai cosiddetti "somari" vengono ogni anno additati come i peggiori evasori. Invece dell'idraulico che viene a casa e che per un lavoro di 8.000 € circa in una settimana alla fine del mese di ottobre emette una fattura con n. 13???........ ma mi facci il piacere..... diceva il buon Totò!!! I migliori finanzieri, non lo si dimentichi, potrebbero essere i cittadini e certamente migliori di quelli in divisa. Per non eccedere eccessivamente, basterebbe parlare sempre di tutti coloro che normalmente lavorano con i cittadini e riscuotono pronto cassa......ecco lì c'è sicuramente la maggiore quota di evasori: dentisti, avvocati, chirurghi plastici, mediatori finanziari, agenzie immobiliari e compagnia cantando. Senza farla troppo lunga tutti coloro che possono sempre "ricattare" il cittadino che appunto di quelle fatture non saprebbero che farne. Grazie per l'attenzione Giorgio Baldini

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