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Servizi nella Ue: pubblicata la direttiva

Nella ex-Bolkestein anche l'edilizia e i servizi degli architetti

vedi aggiornamento del 28/04/2010
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12/01/2007 - È stata pubblicata sulla Gazzetta Europea L 376 del 27 dicembre 2006, la Direttiva relativa ai servizi nel mercato interno, versione finale della cosiddetta Bolkestein.

La direttiva – molto meno incisiva rispetto alla formulazione originaria – punta a promuovere una maggiore competitività del mercato dei servizi, essenziale per la crescita economica e dell’Unione europea, istituendo un quadro giuridico generale a vantaggio di un’ampia varietà di servizi, pur tenendo conto, nel contempo, delle specificità di ogni tipo d’attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione.

La direttiva – si legge nel testo - si applica unicamente ai requisiti che influenzano l’accesso all’attività di servizi o il suo esercizio ed è volta ad assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri.

Dalla direttiva sono esclusi i servizi finanziari, i servizi di comunicazione elettronica, i servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani, i taxi, le ambulanze, i servizi portuali, i servizi sanitari e i servizi audiovisivi. Sono esclusi anche i giochi con denaro, i servizi sociali nel settore degli alloggi, dell’assistenza all’infanzia e del sostegno alle famiglie e i servizi fiscali.

Tra i servizi oggetto della direttiva rientrano numerose attività in costante evoluzione, fra cui: i servizi alle imprese, i servizi di certificazione e di collaudo, di gestione delle strutture, i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, i servizi collegati con il settore immobiliare e l’edilizia, compresi i servizi degli architetti. Rientrano, inoltre, i servizi turistici e i servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet.

Tra i Considerando vi è l’indicazione di sopprimere i divieti totali in materia di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate, con la revoca non dei divieti relativi al contenuto di una comunicazione commerciale ma di quei divieti che, in generale e per una determinata professione, proibiscono una o più forme di comunicazione commerciale. È necessario, nell’interesse dei destinatari, assicurare che i prestatori abbiano la possibilità di fornire servizi multidisciplinari e che le restrizioni a questo riguardo siano limitate a quanto necessario per assicurare l’imparzialità nonché l’indipendenza e l’integrità delle professioni regolamentate.

La direttiva sancisce la libertà di stabilimento dei prestatori, fornendo indicazioni sul regime di autorizzazione e sui requisiti vietati; tra i requisiti che gli Stati membri non possono stabilire per l’accesso ad un’attività di servizi vi è, tra gli altri, l’obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri degli Stati membri in questione o di aver in precedenza esercitato l’attività sul loro territorio per un determinato periodo. Viene confermata la libera circolazione dei servizi e sono fornite indicazioni sulla qualità dei servizi.

Gli Stati hanno tempo fino al 28 dicembre 2009 per il recepimento. (riproduzione riservata)
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