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Aiuti alla riqualificazione energetica degli edifici

Tutte le agevolazioni fiscali previste dalla Finanziaria 2007

vedi aggiornamento del 29/05/2007
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10/01/2007 - Introdotta dalla Finanziaria 2007 una detrazione per le spese sostenute al fine di conseguire risparmi energetici nonché per l’utilizzo di fonti alternative di energia nelle abitazioni.


In sede di dichiarazione, i contribuenti potranno ottenere uno sgravio dall’imposta lorda, per un importo compreso tra 30mila e 100mila euro, in relazione alle spese effettuate nel 2007, per lavori di riqualificazione energetica di edifici esistenti, per pavimenti e infissi, e per l’installazione di pannelli solari, sia a uso industriale che domestico.

L’agevolazione spetta, sempre a fronte di spese sostenute entro il 31/12/2007, anche per i lavori eseguiti per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, istituti scolastici e università, case di cura e di ricovero, nonché per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

Più nello specifico, per le spese di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento, rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al Dlgs 192/2005, spetta una detrazione pari al 55% degli importi rimasti a carico, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (comma 344).

Stessa percentuale di detrazione, ma con limite massimo pari a 60mila euro, da ripartirsi in tre quote annuali uguali, per gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittenza termica U, specificati in allegato alla stessa Finanziaria (comma 345).

Per ciò che concerne, invece, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, compete una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro, da ripartirsi in tre quote annuali di pari importo (comma 346).

Medesime regole per quanto riguarda gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, ma in questo caso la detrazione del 55% della spesa ha un importo massimo di 30mila euro (comma 347).

Infine, per ciò che concerne le regole per poter accedere ai menzionati benefici fiscali, il comma 348 rinvia a quanto disposto dall’articolo 1 della legge 449/1997, in tema di detrazione delle spese edilizie. Dunque, sarà necessario il pagamento con bonifico bancario e la comunicazione da inviare al Centro operativo di Pescara.

Inoltre, le detrazioni sono subordinate all’asseverazione di un tecnico, che ne risponde sia civilmente che penalmente, circa l’effettiva corrispondenza dell’intervento ai requisiti normativi, nonché a un “attestato di qualificazione energetica”, rilasciato dai competenti enti locali, o, eventualmente, predisposto e asseverato da un professionista abilitato.

Fonte: www.fiscooggi.it (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

Fabio ing.

Non credo proprio che per tecnico tecnico abilitato si intenda un professionista con esperienza documentata nel settore, o meglio un termotecnico. Credo solamente che ai fini dell'attestazione di qualificazione energetica basti il fatto di essere un tecnico iscritto ad un ordine professionale il quale operi all'interno delle proprie competenze che da questo vengono definite. La figura specifica del termotecnico non esiste in realtà, questa è una figura prevalentemente di indirizzo o specializzazione professionale.

tecnico

fino all'emanazione del decreto attuativo per il nuovo Dlgs 192, per tecnico abilitato si intende un professionista con esperienza documentata nel settore. cioè non è sufficiente che sia ingegnere, deve anche essere termotecnico

valeria prete

in che modo ci si può avvalere della detrazione a cui il comma 345? chi è il tecnico abilitato a cui fa riferimento l'articolo 348?

Daniele Orsini

Le detrazioni vanno preventivamente comunicate a qualche ente/ministero?

Luigi Savastano

Non mi è chiaro se la detraibilità deve necessariamente avvenire in tre quote annuali o se è possibile ripartirle in tre o più anni, per agevolare gli utenti che non possono mettere a detrazione annualmente ingenti importi in quanto pagano un IRPEF limitata, diciamo inferiore a € 10.000 e che sono la maggioranza della popolazione. Se così non fosse queste agevolazioni, se pur apprezzabili, favorirebbero solo i più abienti ,che pagando più tasse, ne trarrebbero a pieno i vantaggi.

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