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Intervento dell’Authority sulle attestazioni SOA

Indicazioni anche sulle comunicazioni da parte delle società di ingegneria

vedi aggiornamento del 26/05/2008
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28/02/2007 - Con due determinazioni di recente pubblicazione, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è intervenuta sui temi delle attestazioni SOA e delle comunicazioni da parte delle società di ingegneria e professionali.

Con la determinazione n.

6 del 15 novembre 2006, l’Authority ha stabilito che la restituzione dell’attestazione di qualificazione da parte di un’impresa alla SOA non arresta il procedimento di controllo avviato dall’Authority stessa ai sensi dell’art. 14 DPR 34/2000 e che l’esito negativo del controllo preclude la riattestazione. È stato infatti osservato che in alcuni casi le imprese, ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento di controllo, restituiscono immediatamente l’attestazione alla SOA emittente, ai fini dell’archiviazione del procedimento stesso, per poi provvedere ad attestarsi presso un’altra SOA.

La determinazione n. 7 del 16 novembre 2006 dispone che sono tenute a comunicare i propri dati all’Autorità le società di ingegneria, comprese quelle citate dall’art. 13 della legge 248/2006, le società professionali e i consorzi stabili di società d’ingegneria e professionali (art. 90, comma 1, lettere e), f) ed h) del Codice degli appalti) in possesso dei requisiti di cui agli artt. 53 e 54 del DPR 554/99, che operano nel settore pubblico. La comunicazione va effettuata entro 30 giorni dalla costituzione della società.

Non sono invece tenuti all’obbligo di comunicazione all’Autorità le associazioni tra professionisti, gli studi associati e gli studi professionali. Le modalità di trasmissione dei dati, il contenuto della scheda informativa e le indicazioni operative sono reperibili sul sito internet dell’Autorità all’indirizzo web www.autoritalavoripubblici.it, nella sezione “Società di ingegneria e professionali”. (riproduzione riservata)
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