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Friuli Venezia Giulia, la nuova legge urbanistica

Ripartizione delle competenze e introduzione della perequazione

vedi aggiornamento del 23/09/2008
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12/03/2007 - È stata pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale n. 9 del 28 febbraio scorso la nuova legge urbanistica del Friuli Venezia Giulia n. 5 del 23 febbraio 2007. Il provvedimento sostituisce la Lr 52/1991 e introduce numerose novità come la ripartizione delle competenze tra i diversi livelli di governo locale e l’introduzione di strumenti di perequazione.


La nuova legge, coerentemente con quanto sta avvenendo nella recente normativa urbanistica di altre Regioni, prevede due livelli, strutturale e operativo, per la pianificazione comunale, e il ricorso ad innovativi strumenti di perequazione e compensazione urbanistica. È stato notevolmente ridotto il ruolo delle Province, con l’attribuzione ai Comuni di diverse competenze.

Sono stabiliti i criteri per individuare le soglie oltre le quali la Regione svolge le funzioni della pianificazione della tutela e dell’impiego delle risorse essenziali di interesse regionale. Obiettivi della pianificazione regionale sono, tra gli altri, la conservazione e la valorizzazione del territorio regionale e le migliori condizioni per il contenimento del consumo del suolo e dell’energia, nonché per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative.

Il Piano Territoriale Regionale esprime la valenza paesaggistica di cui all’articolo 135 del Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e contiene prescrizioni finalizzate alla tutela delle aree di interesse naturalistico e paesaggistico.

Il Piano Strutturale Comunale ha durata indeterminata, costituisce il quadro conoscitivo del territorio comunale idoneo a delineare le strategie e le azioni per lo sviluppo, conservazione e valorizzazione delle risorse essenziali e definisce le metodologie e gli ambiti di perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e compensazione territoriale.

Strumento esecutivo è il Piano Operativo Comunale; ha efficacia conformativa della proprietà, ripartisce il territorio comunale in zone omogenee con relative destinazioni d’uso ed indici edilizi, stabilisce norme tecniche di attuazione degli interventi e disciplina gli interventi da attuare con la tecnica della perequazione urbanistica.

La Parte II della legge è dedicata alla disciplina dell’attività edilizia, mentre la Parte III dà attuazione al Dlgs 42/2004. (riproduzione riservata)
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