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Conto Energia: dal GSE precisazioni e una guida

Non saranno accettate domande inoltrate prima della delibera dell'Aeeg

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vedi aggiornamento del 23/07/2007

02/03/2007 - Con un comunicato del 28 febbraio scorso, il GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) invita i soggetti che intendono usufruire del Conto Energia, a presentare le richieste di concessione delle tariffe incentivanti solo dopo l’adozione, da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, della Delibera di cui all’art. 10, comma 1 del DM 19 febbraio 2007.

La suddetta Delibera sarà adottata entro il 25 aprile 2007.
Le domande presentate al Gestore dei Servizi Elettrici prima dell’entrata in vigore della Delibera dell’AEEG - conclude il comunicato – non saranno prese in considerazione.

Nei giorni scorsi il GSE aveva precisato che il decreto sarebbe diventato pienamente operativo a partire dalla data di pubblicazione della Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas prevista entro sessanta giorni. Per informazioni il GSE ha attivato il numero verde 800.16.16.16 (lunedì-venerdì dalle ore 9 alle ore 18, esclusi i festivi).


La Guida
È stato diffuso un documento che illustra la situazione attuale e le novità introdotte dal Decreto 19 febbraio 2007. Sono indicate (con fotografie di impianti realizzati) le tipologie degli impianti ammessi all’incentivazione (art. 2): non integrato, parzialmente integrato, integrato.

È spiegato l’iter da seguire per accedere all’incentivazione (art. 5):
1) Il soggetto responsabile (SR) inoltra il progetto preliminare al gestore di rete e chiede la connessione alla rete (ev. servizio di scambio).
2) Ad impianto ultimato, SR comunica la conclusione dei lavori al gestore di rete.
3) Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, SR – pena la non ammissibilità alle tariffe incentivanti - è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della tariffa, insieme alla documentazione finale di entrata in esercizio dell’impianto.
4) Entro i successivi 60 giorni GSE verifica il rispetto delle disposizioni del DM e comunica a SR la tariffa riconosciuta.
5) GSE predispone una piattaforma informatica per le comunicazioni tra SR e GSE, anche relative al premio sul risparmio energetico.

Per quanto riguarda il valore della tariffa incentivante (artt. 6 e 7), esso è determinato in funzione della classe di potenza, della tipologia dell’impianto (grado d’integrazione) e dell’anno di entrata in esercizio dell’impianto (decresce nel tempo). La tariffa può essere incrementata del 5% in casi particolari codificati nell’articolo 6, comma 4, e fino ad un massimo del 30 % a titolo di premio per l’efficienza energetica.

Successivamente sono elencati i casi in cui si applica il suddetto incremento del 5% delle tariffe incentivanti (art. 6, comma 4).

Sono infine illustrate le disposizioni relative alla variazione delle tariffe nel tempo (art. 6), al premio per l’uso efficiente dell’energia (art. 7), alle condizioni per la cumulabilità (art. 9) e alla transizione dai DM previgenti al nuovo DM (art. 16).

(riproduzione riservata)

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1 Commenti

beltoja vivjana | deduzioni fiscali per caldaia idro pellet

sabato 3 gennaio 2009 - 17.29

mi è stato comunicato, dal fornitore della stufa di cui al titolo del mio commento che le stufe a pellet, hanno un beneficio fiscale del o fino al 55%, vorrei Vs. cortese conferma, grazie molto. mia email gioan77@gmail.com

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