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Criteri di selezione diversi da quelli di aggiudicazione

Dal Ministro Bonino indicazioni agli enti appaltanti sull'applicazione dei criteri di valutazione delle offerte nelle gare

vedi aggiornamento del 21/04/2008
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26/04/2007 - La distinzione tra criteri di idoneità, cioè di “selezione dell’offerente”, e criteri di aggiudicazione e quindi di “selezione dell’offerta” deve essere rigorosa, anche perché le due fasi della procedura di gara sono disciplinate da norme diverse.


Negli appalti pubblici, i criteri di valutazione della capacità tecnica ed economica del prestatore possono essere utilizzati unicamente ai fini della selezione dei concorrenti, e non devono essere presi in considerazione nel momento di valutazione dell’offerta.

È questa, in sintesi, l’indicazione fornita, con la Circolare del 1° marzo 2007, dal Dipartimento per le Politiche Comunitarie alle stazioni appaltanti, a seguito di segnalazioni da parte della Commissione europea relative al fatto che alcune stazioni appaltanti italiane, nel redigere i bandi di gara, hanno preso in considerazione, come criteri per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa, requisiti che si riferiscono alla capacità tecnica del prestatore anziché alla qualità dell’offerta, in violazione della normativa comunitaria.

La contestazione della UE, secondo cui in un numero considerevole di gare di appalti di servizi gli elementi presi in considerazione come criteri di aggiudicazione si riferiscono piuttosto alla fase di selezione del prestatore, ha spinto il Ministro Emma Bonino ad invitare gli enti appaltanti ad attenersi alle regole comportamentali in materia.

L’art. 44, comma 1, della direttiva 2004/18/CEE, - si legge nella circolare - dispone che: “L’aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui agli artt. 53 e 55, tenuto conto dell’art. 24, previo accertamento dell’idoneità degli operatori economici non esclusi in forza degli artt. 45 e 46, effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, alle conoscenze o alle capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 47 a 52 e, se del caso, alle norme e ai criteri non discriminatori di cui al paragrafo 3”.

Quindi, la distinzione tra criteri di idoneità, ovvero di “selezione dell’offerente”, e criteri di aggiudicazione e quindi di “selezione dell’offerta” è rigorosa. L’accertamento dell’idoneità degli offerenti deve essere effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice in conformità ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica, mentre per l’aggiudicazione dell’appalto le amministrazioni possono scegliere tra il prezzo più basso o l’offerta economicamente più vantaggiosa e utilizzare diversi criteri variabili, ma collegati sempre ed esclusivamente all’oggetto dell’appalto.

Per quanto riguarda, in particolare, gli appalti di servizi, si pone il problema dell’utilizzo, ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di elementi relativi all’esperienza o alla qualifica professionale e, in generale, alla capacità tecnica, economica o finanziaria del prestatore: tali elementi, attinenti alla capacità del prestatore di eseguire i servizi oggetto dell’appalto, possono essere utilizzati unicamente ai fini della selezione dei concorrenti.

L’offerta, invece, deve essere valutata in base a criteri direttamente connessi con l’oggetto dell’appalto e che servono a misurarne il valore: ciò esclude che si possa fare riferimento alle qualità soggettive dell’offerente.

Le amministrazioni interessate sono quindi invitate a conformarsi alle suddette prescrizioni al memento della redazione dei bandi di gara e della relativa documentazione, inoltre, i criteri e le condizioni che si applicano a ciascuna gara devono essere adeguatamente pubblicizzati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. (riproduzione riservata)
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