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Esclusa dalla gara l’impresa che non paga la tassa

Tar: la mancata allegazione della ricevuta è causa di esclusione

vedi aggiornamento del 01/02/2008
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12/04/2007 - Con la sentenza n. 2454 del 21 marzo 2007 il Tar del Lazio ha affermato che la mancata allegazione all’istanza di partecipazione ad una gara pubblica della ricevuta di versamento del contributo dovuto all’Autorità di vigilanza, comporta l’esclusione dell’impresa dalla gara. Né può essere accettata una ricevuta da cui risulti che il pagamento è stato effettuato successivamente alla presentazione dell’offerta.


Il caso in esame riguarda una gara indetta da una Unione di Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione in area PIP e della viabilità al servizio di zone produttive.

“Il bando di gara - osservano i giudici – riporta la formulazione della deliberazione dell'Autorità di vigilanza che, traducendo operativamente il dettato normativo della legge n. 266/05 (Finanziaria 2006), ha precisato che la verifica della sussistenza della predetta condizione di ammissibilità deve venire operata, come di prassi, attraverso la produzione tempestiva della ricevuta di versamento, a pena dell’esclusione dell’offerta”.

I giudici hanno quindi respinto il ricorso dell’impresa esclusa osservando che nel caso di specie la ricevuta di pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza non è stata prodotta né con l’istanza di partecipazione né nell’ulteriore corso della gara.

Le istruzioni dell’Autorità (riproduzione riservata)
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