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Il debito verso l’erario esclude dalla gara

Il Tar conferma l’esclusione anche se la somma non pagata è minima

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10/04/2007 - Le imprese che hanno violato gli obblighi relativi al pagamento delle tasse sono escluse dalle gare d’appalto, anche se la violazione riguarda somme di piccola entità. È quanto ha stabilito il Tar di Roma nella sentenza n. 723 del 18 gennaio 2007.


Il caso riguarda un’impresa di costruzione, aggiudicataria provvisoria di una gara per lavori di restauro di edifici pubblici, che è stata esclusa dalla gara, ai sensi dell’art. 75, comma 1, lett. g) del D.P.R. 554/1999, per via di un’irregolarità tributaria concernente il mancato pagamento degli interessi moratori relativi al ritardato pagamento di una cartella esattoriale.

L’impresa ha evidenziato l’entità minima del debito (€ 455,54), a fronte di un appalto di € 920.000,00, che quindi non incideva sull’affidabilità morale, economica e professionale, e ha fatto notare di aver provveduto al pagamento non appena venutane a conoscenza.

L’ente appaltante ha invece sottolineato che il debito ha natura fiscale affermando, in una propria nota, che la ditta non risulta in regola con gli obblighi tributari, dato che attualmente risultano in capo al contribuente delle iscrizioni a ruolo non soddisfatte”.

Secondo i giudici però l’art. 75, comma 1, lett. g), del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 prevede l’esclusione dalla gare per lavori pubblici, nonché il divieto di stipulare i relativi contratti, dei soggetti “che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.

D’altra parte, osserva il Tar, la cartella dimostra come la ricorrente fosse in condizioni di rendersi conto che il pagamento tardivo avrebbe comportato l’insorgenza di un ulteriore debito, anch’esso di natura tributaria. La disattenzione verso il pagamento dell’imposte e, successivamente degli interessi moratori, dimostra - secondo i giudici – come l’impresa “non sia usa ad adempiere correttamente ai propri obblighi; il ché si risolve in una inaffidabilità anche con riguardo all’esecuzione degli adempimenti contrattuali”. (riproduzione riservata)
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