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Revoca Soa per un’impresa: la graduatoria non va rifatta

Accolto il ricorso della vincitrice cui era stata annullata l’aggiudicazione

vedi aggiornamento del 18/03/2008
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28/05/2007 - È illegittima la decisione di un Comune di annullare la graduatoria di una gara d’appalto i cui lavori erano già stati avviati, solo perché ad una delle imprese partecipanti era stata revocata l’attestazione Soa.


È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la decisione n. 2119 dell’8 maggio 2007, ribaltando la precedente pronuncia del Tar.

Ai giudici amministrativi regionali si era rivolta l’impresa aggiudicataria di una gara per lavori di riassetto di aree a rischio idrogeologico, alla quale il Comune aveva annullato l’aggiudicazione motivando il provvedimento con il fatto che ad un’altra ditta partecipante alla gara era stata revocata l’attestazione Soa; l’annullamento era intervenuto dopo l’aggiudicazione ma prima della stipula del contratto con la ditta vincitrice.

Dopo l’annullamento, il Comune aveva riformulato la graduatoria proclamando vincitrice una nuova impresa; contemporaneamente aveva comunicato alle imprese esecutrici di sospendere immediatamente i lavori in corso. All’impresa risultata vincitrice nella prima graduatoria veniva liquidato il corrispettivo per i lavori eseguiti fino al momento della sospensione, mentre alla nuova vincitrice venivano aggiudicati i restanti lavori.

Il provvedimento di annullamento della SOA cui fa riferimento il Comune - spiega il Consiglio di Stato - è successivo non solo all’aggiudicazione ma anche alla consegna dei lavori. Poichè la revoca della SOA è intervenuta solo successivamente alla partecipazione dell'impresa alla gara, è illegittimo il procedimento che ne è conseguito, anche perché l’aggiudicazione era già avvenuta e i lavori erano già iniziati.

Secondo il Consiglio di Stato quindi, l’annullamento della SOA dell’impresa non aggiudicataria non ha alcuna rilevanza in quanto il procedimento di gara era già concluso. Inoltre, non ha alcun rilievo il fatto che non era stato ancora formalizzato il contratto per l’esecuzione dei lavori, dal momento che la procedura di gara era ormai conclusa con l’aggiudicazione definitiva ed il rapporto era da ritenersi ormai pienamente consolidato con la consegna dei lavori. (riproduzione riservata)
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