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Vanno dimostrati solo i requisiti inerenti la gara

Authority: illegittimo escludere chi non prova tutti i requisiti dichiarati

vedi aggiornamento del 12/11/2010
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11/05/2007 - È illegittima l’esclusione di un costituendo raggruppamento di professionisti dalla gara per l’affidamento di progettazione e direzione lavori, perché il gruppo non aveva dimostrato il possesso dei requisiti dichiarati in fase di partecipazione. Lo ha chiarito l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Deliberazione n. 139 del 9 maggio 2007.


Secondo la stazione appaltante i concorrenti avrebbero dovuto dimostrare puntualmente tutte le attività/lavori dichiarate in sede di dichiarazione sostitutiva e non limitarsi a produrre, come è accaduto, la documentazione atta a comprovare il possesso dei soli requisiti necessari per la partecipazione all’appalto in questione. Per questo motivo il raggruppamento di professionisti è stato escluso dalla gara.

L’Autorità fa notare che l’art. 48 del Codice degli appalti (Dlgs 163/2006) prevede che le stazioni appaltanti, prima di aprire le buste delle offerte presentate, richiedano ad almeno il 10% dei concorrenti di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal bando di gara e dichiarati in sede di partecipazione alla gara. Questo per evitare già in partenza che partecipano alla gare soggetti non in possesso dei requisiti minimi.

Tuttavia è sufficiente che i concorrenti dimostrino il possesso dei soli requisiti relativi allo specifico affidamento, anche se ne ha dichiarati più del necessario. Infatti - spiega l’Authority – l’aver dichiarato elementi sovrabbondanti rispetto ai requisiti minimi richiesti dal bando non pregiudica la veridicità della dichiarazione stessa.

Per questi motivi l’Autorità “ritiene che l’esclusione dalla gara del costituendo raggruppamento di professionisti di che trattasi non è conforme all’articolo 48 del Dlgs 163/2006”. (riproduzione riservata)
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