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Lombardia, norme su efficienza energetica edifici

Anticipati al 2008 i requisiti previsti dalle norme statali per il 2010

vedi aggiornamento del 08/01/2010
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28/06/2007 - La Regione Lombardia ha messo a punto le Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia. In cooperazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, il documento propone soluzioni, comportamenti e metodi che possano permettere di fare un ulteriore salto di qualità verso un'edilizia a basso consumo di energia.


La concertazione con i diversi portatori d'interesse (p.e. Enti pubblici, progettisti, Associazioni di categoria, Ordini e Collegi Professionali, Associazioni di costruttori ecc.) ha rappresentato una tappa obbligata per poter definire le disposizioni contenute nel provvedimento regionale.
Dopo aver valutato secondo criteri di oggettività i diversi suggerimenti posti dai diversi portatori d'interesse coinvolti, al fine di promuovere una migliore efficienza energetica nel settore civile in Lombardia, sono state previste misure più restrittive rispetto a quelle imposte a livello nazionale, senza per questo rinunciare a salvaguardare gli aspetti economici, di vivibilità e di salvaguardia degli elementi di tipicità costruttiva.

Aspetti tecnici
Ambito di applicazione
Gli elementi più rilevanti contenuti nel provvedimento regionale, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 192/05 e s.m.i., riguardano:
a) la progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
b) le opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti;
c) la certificazione energetica degli edifici.

Per quanto concerne i requisiti di prestazione energetica degli edifici, rispetto a quanto previsto dai dispositivi nazionali, la Regione Lombardia applica, a partire dal 1° gennaio 2008, i limiti previsti sul territorio nazionale con decorrenza 1° gennaio 2010, anticipando virtuosamente la normativa nazionale e promuovendo concretamente sul territorio il risparmio energetico.

A seconda del tipo di intervento, tali limiti saranno o di tipo prestazionale, ossia collegati alla capacità del sistema edificio-impianto di richiedere un fabbisogno energetico contenuto, o di carattere prescrittivo, per i soli componenti opachi e trasparenti, legati all'utilizzo dei materiali in grado di garantire la migliore efficienza.

Il rispetto dei requisiti di prestazione energetica degli edifici si applica nel caso di:
- nuova costruzione;
- demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;
- ristrutturazione edilizia;
- ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell'edificio risulti superiore al 20% di quello esistente.


Fonte: www.regione.lombardia.it (riproduzione riservata)
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