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Piemonte, nuova legge sul rendimento energetico

Metodo di calcolo delle prestazioni energetiche e corsi per i certificatori

vedi aggiornamento del 07/12/2009
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05/06/2007 - È approdata sul Bollettino Ufficiale la legge regionale del Piemonte in materia di rendimento energetico nell’edilizia che, in attuazione della direttiva 2002/91/CE e dei Decreti legislativi 192/2005 e 311/2006, promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali.


La Regione - si legge all’articolo 1 - disciplina:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
b) l’applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
c) l’applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;
d) i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli edifici;
e) le ispezioni periodiche degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d’aria;
f) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica degli edifici e allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d’aria;
g) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore;
h) forme di incentivazioni economiche per i cittadini.

Sono definiti i requisiti minimi prestazionali, le prescrizioni specifiche e la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche per gli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti, oggetto di ristrutturazione edilizia, di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati.

La legge introduce la certificazione energetica, che si applica agli edifici di nuova costruzione e a quelli ristrutturati, di qualunque superficie, nonché in tutti i casi di compravendita o locazione degli edifici. Ogni edificio deve quindi essere dotato, a cura del costruttore, di attestato di certificazione energetica, da allegare al contratto di compravendita. Negli edifici di nuova costruzione o ristrutturati, l’attestato o una targhetta di efficienza energetica devono essere affissi in luogo facilmente visibile al pubblico.

L’attestato, di validità massima di dieci anni, deve essere rilasciato da un professionista estraneo alla progettazione e alla direzione lavori e iscritto in un apposito elenco regionale. Tra i requisiti per l’abilitazione vi è la partecipazione al corso di aggiornamento regionale.

La legge introduce un bollino verde di autocertificazione obbligatorio per tutti gli impianti termici e di condizionamento. Su questi impianti saranno condotte ispezioni a campione per accertare la che le condizioni di esercizio e manutenzione siano conformi a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico.

È prevista per i Comuni la possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi che adottano soluzioni per il miglioramento delle prestazioni e per il maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili. È previsto che il 60% del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria sia garantito da impianti solari termici integrati nella struttura degli edifici di nuova costruzione.

Entro un anno dall’entrata in vigore della legge saranno messe a punto, tra le altre cose:
- la metodologia di calcolo, i requisiti minimi prestazionali e le prescrizioni specifiche;
- i valori di riferimento per determinare il fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’edificio;
- il modello dell’attestato di certificazione energetica;
- la procedura di calcolo delle prestazioni energetiche da utilizzare per la certificazione;
- le modalità di svolgimento del corso di aggiornamento per ottenere l’abilitazione. (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

Antonino SENA

Entro un anno dall'entrata in vigore della Legge Reg.Piemonte n.13 del 25.05.2007 dovevano essere emanati i provvedimenti relativi a: - metodologia di calcolo, requisiti ecc.. - valori di riferimento per determinare il fabbisogno ..... - modello dell'attestato di certificazione energetica.... - procedura di calcolo delle orestazioni energetiche... - modalita di svolgimento del corso di aggiornamento per.... Di questi provvedimenti a tutt'oggi non se ne sa nulla!!!

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