Reverse charge anche per i subappaltatori

L’inversione contabile si applica alle attività di installazione e manutenzione di impianti idraulico-sanitari

vedi aggiornamento del 14/11/2008
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10/07/2007 - Con la Risoluzione 154/E del 5 luglio 2007, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema dell’applicazione del “reverse charge” ai contratti di subappalto.

Reverse charge anche per i subappaltatori

Notizie correlate

Norme correlate

Risoluzione 05/07/ 2007 n. 154/E

Agenzia delle Entrate - Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Interpretazione ..

Circolare 29/12/ 2006 n. 37/E

Agenzia delle Entrate - IVA – Applicazione del sistema del reverse-charge nel settore dell’edilizia. ..

Legge dello Stato 27/12/ 2006 n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)..

Decreto Pres. Repubblica 26/10/ 1972 n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Decreto Legge 17/03/ 1995 n. 79

Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non ..


Il quesito è stato posto da una impresa che svolge attività di manutenzione ordinaria di impianti idraulico-sanitari e installazione di impianti nuovi, non fatturando direttamente al cliente finale ma ad un’altra società che a sua volta fattura al cliente finale. La ditta assume, quindi, il ruolo di subappaltatore poiché la società che le procura lavoro ha a sua volta con il committente un rapporto di appalto.

L’impresa ha quindi chiesto se il regime del “reverse-charge”, previsto dall'art. 1, comma 44, della Finanziaria 2007, si applichi alle seguenti prestazioni:
- mera manutenzione di un impianto idraulico già esistente;
- installazione dell'impianto idraulico di un immobile in costruzione, in cui l'appaltatore ha ottenuto la commessa direttamente da un privato, proprietario dell'immobile;
- installazione dell'impianto idraulico di un immobile in costruzione, in cui l'appaltatore ha ottenuto la commessa direttamente dall'impresa edile, proprietaria dell'immobile;
- rifacimento dell'impianto idraulico per conto di un appaltatore che ha ottenuto la commessa direttamente dal privato, proprietario dell'immobile, senza che tale intervento faccia, però, parte di un intervento più ampio di costruzione o ristrutturazione.

L’Agenzia ricorda che il comma 44 della Finanziaria ha sostituito il sesto comma dell'art. 17 del DPR 633/1972, prevedendo che il meccanismo del “reverse charge” si applichi anche a talune prestazioni di servizi rese nel settore edile. In particolare, la lett. a) del citato art. 17, sesto comma, prevede l'estensione del meccanismo dell'inversione contabile “a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore”. Ciò comporta, quindi, che il destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo d'imposta, sia obbligato all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o del prestatore.

Con la Circolare n. 37 del 29 dicembre 2006, la stessa Agenzia delle Entrate ha precisato che i destinatari della modalità di assolvimento dell'Iva devono essere individuati in relazione alle prestazioni rese nell’ambito del settore edile, in linea di massima riconducibile all'attività di costruzione, precisando, inoltre, che devono intendersi rese nel comparto dell'edilizia le prestazioni, dipendenti da subappalti, riconducibili alle attività elencate nella sezione F (costruzioni) della tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004). Le attività di costruzioni comprendono: i lavori generali di costruzione, i lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile, i lavori di completamento di un fabbricato, i lavori di installazione in esso di servizi. Sono inclusi anche i nuovi lavori, le riparazioni, i rinnovi e i restauri, le aggiunte e le alterazioni, la costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere, nonchè le costruzioni temporanee.

Con la Circolare n. 11 del 16 febbraio 2007, è stato poi precisato che il reverse charge in edilizia è applicabile solo a condizione che il soggetto appaltatore e il soggetto subappaltatore operino entrambi nel quadro di un'attività riconducibile alla sezione F della tabella ATECOFIN.

Nel caso in esame, l'attività di installazione di impianti idraulico-sanitari deve essere considerata attività resa nel comparto delle costruzioni, poiché si tratta di attività contraddistinte dal codice ATECOFIN 45.33.0 ("Installazione di impianti idraulico-sanitari" compresa nella sezione F intitolata "Costruzioni"). Nel comparto delle costruzioni rientrano anche le prestazioni relative alle "riparazioni", così come chiarito nel punto 2 della circolare n. 37 del 29 dicembre 2006.

Ne consegue che l'attività di mera manutenzione di impianti idraulici già esistenti, rientrando nella più generica categoria delle "riparazioni", può essere inquadrata tra le attività rese nel comparto delle costruzioni e, quindi è soggetta al “reverse-charge”. Non è rilevante, infine, il fatto che il soggetto appaltatore abbia a sua volta ricevuto l'incarico da un privato a da una impresa edile. (riproduzione riservata)
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