mce

La validazione di progetti è attività imprenditoriale

I minimi tariffari restano come riferimento del prezzo a base d’asta

Letto 4789 volte vota Risultato 0 voti

10/07/2007 - Nell’attuale panorama legislativo, caratterizzato da profondi mutamenti nella disciplina degli appalti pubblici e dalla recente traumatica abolizione dei minimi tariffari, il Tar di Parma interviene con una sentenza che afferma la natura di attività professionale della convalidazione dei progetti, distinguendola dalla progettazione e slegandola quindi dai minimi tariffari.

Il Tar di Parma, con la sentenza n. 307 del 23 maggio 2007, ha respinto il ricorso di Società contro una Asl che aveva aggiudicato un incarico di convalidazione del progetto esecutivo relativo all’ampliamento di un ospedale non tenendo conto dei minimi tariffari previsti dal DM 4 aprile 2001.
Secondo quanto disposto dall’avviso di gara e dal disciplinare, la trattativa privata in questione doveva essere aggiudicata alla concorrente che avesse formulato il maggiore ribasso. Questo punto è stato contestato dalla ricorrente, secondo la quale il prezzo a base d’appalto è stato determinato facendo riferimento al DM 4 aprile 2001 e applicando già una riduzione del 20%. In questo modo, secondo la ricorrente, non vi sarebbe stato spazio per ulteriori sconti, a meno di violare l’art. 4, comma 12 bis, della legge 155/1989 che prescrive che per le prestazioni rese da professionisti allo Stato, relativamente alla realizzazione di opere pubbliche, la riduzione dei minimi tariffari non possa superare il 20%. L’inderogabilità di tali limiti è stata prevista anche dall’art. 17, comma 14 quater della legge 109/1994.

I giudici fanno innanzitutto osservare che alla gara in esame non erano applicabili le disposizioni relative ai minimi tariffari di cui all’art. 4, comma 12 bis, legge 155/1989, art. 17 legge 109/1994 e DM 4/4/2001, in quanto nono si tratta di una gara di progettazione, ma di selezione di “…un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004”, come previsto dall’art. 30, commi 6 e 6 bis della legge 109/1994.

La suddetta norma prescrive che tali organismi debbano avere forma giuridica di società di capitali, che svolge attività imprenditoriale di esecuzione di un servizio che, di conseguenza, non può essere assimilata all’attività professionale di progettazione svolta da architetti e ingegneri, che è invece soggetta al rispetto dei minimi tariffari determinati dall’ordine professionale di appartenenza.

E’evidente, infatti, che la previsione, da parte degli ordini professionali, di tariffe minime trova la propria ragion d’essere nella tutela degli interessi dell’intera categoria di professionisti al mantenimento di un adeguato livello dei compensi per le prestazioni d’opera intellettuale da questi forniti.

Viceversa, la remunerazione dell’attività imprenditoriale, sia che la stessa si svolga individualmente sia che si costituisca una società di persone o di capitali, è soggetta unicamente alle leggi della domanda e dell’offerta e, quindi, risulta del tutto incompatibile con l’imposizione di minimi tariffari.

Inoltre, dato che il rapporto giuridico che legherà l’amministrazione all’organismo di controllo aggiudicatario deve essere qualificato come contratto di appalto di servizio e non come contratto d’opera professionale, la scelta del contraente privato deve necessariamente sottostare alla disciplina nazionale relativa ai procedimenti ad evidenza pubblica e alla normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza tra imprese. Da ciò deriva l’inapplicabilità alle prestazioni rese da tali soggetti, delle limitazioni relative a minimi tariffari stabiliti per le attività professionali.

D’altra parte, è la stessa amministrazione a confermare, prima dell’inizio delle operazioni di gara, che l’utilizzo delle tabelle di cui al DM 4/4/2001 ha il solo scopo di determinare l’importo del compenso da indicare quale importo a base d’asta.

(riproduzione riservata)

Bookmark and Share
vota  |  Risultato 0 voti

Normativa sull'argomento

Inserisci un commento alla news
Il tuo nome(*)
Titolo commento (*)
Commento (*)
max 2000 caratteri
Ricopia il codice visualizzato a lato
Edilportale.com su Facebook
-25%
Le responsabilità dell'amministratore condominiale
LE RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE CONDOMINIALE

Prezzo: € 18,00

Offerta: € 13,50

-25%
Posto auto e parcheggi nel condominio
POSTO AUTO E PARCHEGGI NEL CONDOMINIO

Prezzo: € 18,00

Offerta: € 13,50

easy pro