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Regolamento del Codice appalti: ok del Consiglio di Stato

Rilevate numerose criticità e incongruenze con il Codice come modificato dal secondo correttivo

vedi aggiornamento del 30/01/2009
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26/09/2007 - Parere favorevole con osservazioni e condizioni è stato espresso dal Consiglio di Stato sul Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici, approvato dal Governo il 13 luglio 2007.

Regolamento del Codice appalti: ok del Consiglio di Stato

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Nel corposo documento che illustra il Parere, il CdS ricorda preliminarmente che poco dopo l’approvazione da parte del Governo dello schema di regolamento, è stato approvato ed è entrato in vigore il secondo decreto legislativo correttivo del Codice (Dlgs 113/2007, in vigore dal 1° agosto 2007), che demanda al regolamento numerose nuove materie, tra cui, ad esempio, la regolarità contributiva attestata dal documento unico, le misure per ridurre i costi della qualificazione per le PMI, l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell’appaltatore.

Tra le materie demandate al regolamento vi sono anche alcune nome relative all’appalto-concorso e all’appalto-integrato sotto soglia e ai concorsi di progettazione sotto soglia. Lo schema di regolamento - conclude il Consiglio di Stato - va pertanto integrato con le novità introdotte dal Dlgs. 113/2007.

Vi sono poi – rilevano i giudici – alcune norme regolamentari in contrasto con le nuove norme primarie le quali, coerenti con la versione originaria del Codice, sono ora in contrasto con il testo novellato dal secondo correttivo e vanno, quindi, eliminate o corrette.

Un esempio per tutti: gli artt. 97 e ss. dello schema di Regolamento disciplinano la qualificazione del contraente generale per le infrastrutture strategiche, senza tener conto che il secondo correttivo ha introdotto il contraente generale nell’ambito del leasing finanziario, utilizzabile per tutte le opere pubbliche, e dunque senza chiarire quale sia il regime di qualificazione del contraente generale nell’ambito del leasing finanziario.

Sarebbe stato opportuno – concludono i giudici – l’adeguamento dello schema di regolamento al DLgs 113/2007 prima della sua trasmissione al Consiglio di Stato per il parere.

Vengono poi esaminati i singoli articoli.

Ad esempio, il CdS si sofferma sugli artt. 165 e 166 del Regolamento, che attuano l’art. 53 del Codice, in ordine al c.d. appalto-concorso (cioè l’appalto di esecuzione e progettazione esecutiva, previa acquisizione in gara del progetto definitivo) e al c.d. appalto integrato (cioè l’appalto di esecuzione e progettazione esecutiva). Come è noto - spiegano i giudici - l’art. 53 del Codice ha rimosso i limiti rigorosi di utilizzo di tali istituti previsti dalla L. 109/1994, lasciando maggiore discrezionalità alla stazione appaltante nell’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione al medesimo operatore. Successivamente al Codice, il legislatore ha differito l’entrata in vigore di tale “liberalizzazione”, in attesa che il regolamento circondasse di maggiori cautele l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione.

Con il secondo decreto correttivo, l’ambito dell’appalto misto di progettazione ed esecuzione è stato ulteriormente circoscritto per i lavori sotto soglia. Inoltre, è stato demandato al regolamento di fissare i criteri di valutazione della parte progettuale dell’offerta.

Gli artt. 165 e 166 dello schema prevedono un rigoroso controllo sulla progettazione affidata all’esecutore. Tuttavia gli stessi vanno integrati alla luce del secondo correttivo, quanto a:
- indicazione, per l’appalto-concorso, dei fattori ponderali ai fini della valutazione del progetto (art. 53, co. 2, lett. c), del Codice);
- definizione, ai fini dell’appalto integrato e dell’appalto-concorso sotto soglia, dei lavori di speciale complessità e dei progetti integrali (art. 122, co. 1, del codice), se del caso mediante un richiamo, da parte dell’art. 3, co. 1, lett. l) dello schema, anche dell’art. 122 del Codice.

L’adeguamento degli artt. 165 e 166 dello schema al Dlgs 113/2007 è indispensabile, pena la inoperatività sine die dell’appalto integrato e dell’appalto concorso. (riproduzione riservata)
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